Eventi

Webinar operativi sui Collegi Consultivi Tecnici

Incontri gratuiti online, ciascuno su un solo problema concreto, pensati per Presidenti, componenti, RUP e stazioni appaltanti.

Formato
Online, gratuiti, 60 minuti
40 minuti di contenuto, 20 di domande
Slide e checklist inviate ai partecipanti
Nessun caso reale, solo norme e prassi generalizzabili

Il primo ciclo

Date in definizione: lascia l'email per essere avvisato
Insediamento Data da definire

Il fascicolo del Collegio: organizzarlo dal primo giorno

Struttura, nomenclatura, versioni e registro documentale per un archivio che regge fino allo scioglimento.

Albero delle cartelle e legenda delle sigle
Depositi, PEC e piattaforma: cosa registrare
Trasmissioni all’Osservatorio senza errori
Riferimenti Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗ Disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio permanente sui CCTCSLP · prot. int. 10083 dell'11 agosto 2023Disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio e la trasmissione dei dati: i Presidenti comunicano gli atti di costituzione, modifica e scioglimento e le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo del contratto, aggiornando le schede in caso di variazione. Invio via PEC a osservatoriocct@pec.mit.gov.it con scheda Excel e PDF; il nome del PDF deve coincidere con quello indicato nella scheda.Apri la fonte ufficiale ↗
Per: Presidenti, componenti, segreterie
Attività Data da definire

Quesiti e termini: dal deposito alla determinazione

Come presidiare il procedimento davanti al Collegio, dalla ricezione del quesito alla pronuncia sottoscritta.

Quesito istruibile e nullità senza quesito
Pareri obbligatori: riserve, risoluzione, sospensione
Termini di 15 e 20 giorni e integrazione della motivazione
Riferimenti Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗
Per: Presidenti, RUP, avvocati
Insediamento Data da definire

L’insediamento del Collegio: le scelte che contano

Valore di lodo, regole di funzionamento, contraddittorio, Segreteria: cosa decidere nella prima seduta.

Dichiarazioni delle parti e loro effetti
Il verbale di insediamento, voce per voce
Quando e come avvalersi della Segreteria
Riferimenti Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
Per: Presidenti, stazioni appaltanti
Chiusura Data da definire

I compensi del CCT dopo il correttivo

Parte fissa, parte variabile e tetto complessivo, con esempi di calcolo e regime transitorio.

Scaglioni del D.L. 76/2020 e quota oltre 1.000 milioni
Il triplo della parte fissa e il compenso effettivo
La quota della Segreteria
Riferimenti Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare: a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni; b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni. Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
Per: Presidenti, componenti, stazioni appaltanti

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