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Il mio contratto richiede un Collegio? E se la gara di servizi è stata bandita prima del correttivo?
RiferimentiArt. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2.
c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana.
c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi.
c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea.
c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗ANAC — Parere in funzione consultiva n. 15/2025Adunanza del 30 aprile 2025 · UPREC-CONS-0031-2025-FCDopo il correttivo il CCT è obbligatorio solo per i lavori sopra soglia europea ed è facoltativo per servizi e forniture. Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024, con collegio non ancora costituito, vale il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando.Apri la fonte ufficiale ↗
Chi nomina chi, entro quando, e cosa succede se le parti non si accordano sul Presidente.
RiferimentiAllegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto.
c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente.
c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c.
c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque).
c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010.
c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante.
c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.
c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi.
c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio.
c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà.
c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗
Quali dichiarazioni raccogliere prima della nomina e come documentarle nel fascicolo.
RiferimentiArt. 16 D.Lgs. 36/2023 — Conflitto di interessiSintesi redazionaleSi ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Chi si trova in tale situazione lo comunica e si astiene. Le disposizioni attuative e le stazioni appaltanti richiamano l'articolo anche per la scelta dei componenti del CCT.Apri la fonte ufficiale ↗Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020.
2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c.
2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001).
2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗
Valore di lodo, riunioni, sopralluoghi, contraddittorio, comunicazioni: le scelte da fare il primo giorno.
RiferimentiAllegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante.
c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.
c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3.
c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗
Quando il Collegio può avvalersene, cosa fa e cosa non fa, quanto costa dopo il correttivo.
RiferimentiAllegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo.
c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗Linee guida D.M. 12/2022, punto 4.4 — Segreteria tecnico-amministrativaMIT · da coordinare con l'Allegato V.2, art. 84.4.1 — Per lavori di particolare complessità, con adeguata motivazione, il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa dotata di specifiche competenze, per attività istruttorie e di supporto amministrativo.
4.4.2 — I membri della segreteria sono scelti dal Presidente, che ne comunica i nominativi alle parti.
4.4.3 — Gli oneri della segreteria restano a carico del Collegio.
7.6.1 — Il compenso della segreteria era fissato fino al 20% dei compensi di ciascun componente: dopo il correttivo l'Allegato V.2, art. 8, lo stabilisce tra il 3% e il 10%.Apri la fonte ufficiale ↗
Come organizzare l’archivio perché regga fino allo scioglimento e dialoghi con l’Osservatorio.
RiferimentiAllegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce.
c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice).
c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali.
c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗Disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio permanente sui CCTCSLP · prot. int. 10083 dell'11 agosto 2023Disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio e la trasmissione dei dati: i Presidenti comunicano gli atti di costituzione, modifica e scioglimento e le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo del contratto, aggiornando le schede in caso di variazione. Invio via PEC a osservatoriocct@pec.mit.gov.it con scheda Excel e PDF; il nome del PDF deve coincidere con quello indicato nella scheda.Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo.
c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
Atti di costituzione, variazioni, scioglimento e lodi: modalità, termini e canali attivi.
RiferimentiAllegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce.
c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice).
c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali.
c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗
Senza quesito di parte il Collegio non può pronunciarsi: come si costruisce un quesito istruibile.
RiferimentiAllegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo.
c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto.
c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni.
c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
Riserve, varianti, risoluzione, sospensione: quando serve il Collegio e cosa vincola le parti.
RiferimentiArt. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve.
c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto.
c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario.
c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3.
c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2.
c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
Quindici o venti giorni? Da quando decorrono? Una mappa dei termini con lo scadenzario.
RiferimentiAllegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo.
c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto.
c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni.
c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve.
c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto.
c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario.
c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante.
c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.
c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
Come si applicano gli scaglioni del D.L. 76/2020 e quanto spetta alla Segreteria.
RiferimentiAllegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto.
c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente.
c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c.
c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque).
c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010.
c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare:
a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni;
b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni.
Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive.
7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018.
7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali).
7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016.
7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%.
7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante.
7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione.
7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗MIT — Parere n. 4079/2026 sui compensi del CCTFonte secondaria · testo ufficiale non ancora reperitoSecondo quanto riportato, il MIT chiarisce che dopo il correttivo il limite dell'art. 6, c. 7-bis, D.L. 76/2020 si applica alla sola parte fissa (Allegato V.2, art. 1, c. 4) e che il compenso complessivo incontra il solo limite del triplo della parte fissa (c. 5). Per i CCT di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente.Apri la fonte ufficiale ↗
A chi serve: Presidenti, componenti, stazioni appaltantiLeggi →
Quando cessa il Collegio e cosa va chiuso: pronunce pendenti, comunicazioni, archivio.
RiferimentiArt. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti.
c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce.
c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice).
c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali.
c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
Che cosa cambia per le parti dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4595/2026.
RiferimentiConsiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗TAR Veneto, sent. 5 novembre 2025, n. 1999Giurisprudenza · confermata da Cons. Stato n. 4595/2026Affronta la natura del CCT facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione, sottolineandone la natura negoziale, e i limiti della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.Apri la fonte ufficiale ↗
Analisi operative su un singolo problema concreto, ordinate per fase della vita del Collegio. Ogni approfondimento indica i riferimenti normativi: tieni il cursore su un riferimento per un istante, oppure cliccalo, per leggerne la sintesi e aprire la fonte ufficiale.