Costituzione Obbligatorietà Aggiornato al 13 ottobre 2026 · Lettura 7 minuti

Quando il CCT è obbligatorio: lavori, servizi e forniture, contratti misti e lotti

Dopo il correttivo l'obbligo riguarda soltanto i lavori sopra soglia. Ma contratti misti, accordi quadro, lotti e regime transitorio richiedono una verifica caso per caso.

In sintesi

Il Collegio è obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, anche in concessione o partenariato pubblico-privato.
Per servizi e forniture la costituzione è facoltativa.
Nei contratti misti conta la parte di lavori; negli accordi quadro l'importo dei singoli contratti attuativi; negli appalti per lotti i soli lotti sopra soglia.
Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024 l'obbligo può sopravvivere: va verificata la disciplina previgente e il bando.

A chi serve

RUPDirigentiStazioni appaltanti

Premessa

La prima domanda che una stazione appaltante deve porsi non è come costituire il Collegio, ma se deve costituirlo. Una risposta sbagliata produce due rischi opposti: un Collegio non costituito quando la legge lo impone, con le conseguenze in termini di responsabilità previste dall'Allegato V.2, oppure un Collegio costituito come se fosse obbligatorio quando non lo è, con effetti diversi su scioglimento anticipato e compensi.

Il criterio generale: i lavori sopra soglia

NORMA

Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio; per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato (Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗).

Il riferimento è alla soglia europea per i lavori prevista dall'art. 14 del Codice, aggiornata periodicamente in base ai regolamenti della Commissione europea. Prima di ogni verifica conviene controllare il valore vigente alla data di indizione della procedura.

Servizi e forniture dopo il correttivo

INTERPRETAZIONE

Con il D.Lgs. 209/2024 l'obbligo è rimasto confinato ai lavori sopra soglia; per servizi e forniture la costituzione è facoltativa. È la lettura fatta propria da ANAC (ANAC — Parere in funzione consultiva n. 15/2025Adunanza del 30 aprile 2025 · UPREC-CONS-0031-2025-FCDopo il correttivo il CCT è obbligatorio solo per i lavori sopra soglia europea ed è facoltativo per servizi e forniture. Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024, con collegio non ancora costituito, vale il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando.Apri la fonte ufficiale ↗), che però ne delimita la portata nel tempo, come si vede più avanti.

La facoltatività non rende il Collegio irrilevante: una volta costituito, opera secondo le regole del Codice e le sue pronunce producono gli effetti degli artt. 215 e seguenti. Cambia invece la possibilità di scioglierlo in anticipo per accordo tra le parti (Art. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti. c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗).

Contratti misti, accordi quadro e lotti

NORMA

L'Allegato V.2 detta tre regole di dettaglio (Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗): nei contratti misti il Collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi; negli appalti suddivisi in lotti l'obbligo riguarda i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia.

SituazioneCosa si confronta con la sogliaEsito
Appalto di soli lavoriImporto dei lavoriObbligatorio se pari o superiore
Concessione o PPP con lavoriImporto dei lavoriObbligatorio se pari o superiore
Contratto mistoLa sola parte di lavoriObbligatorio se la parte lavori è pari o superiore
Accordo quadroCiascun contratto attuativoObbligatorio per i soli attuativi sopra soglia
Appalto per lottiCiascun lottoObbligatorio per i soli lotti sopra soglia
Servizi o forniture—Facoltativo, salvo regime transitorio

La disciplina transitoria

NORMA

La disciplina transitoria del correttivo distingue i collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024: si applicano le nuove regole salvo diversa volontà delle parti, ma restano esclusi i collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti (Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗).

INTERPRETAZIONE

Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024 con Collegio non ancora costituito, ANAC applica il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando (ANAC — Parere in funzione consultiva n. 15/2025Adunanza del 30 aprile 2025 · UPREC-CONS-0031-2025-FCDopo il correttivo il CCT è obbligatorio solo per i lavori sopra soglia europea ed è facoltativo per servizi e forniture. Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024, con collegio non ancora costituito, vale il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando.Apri la fonte ufficiale ↗). La valutazione finale resta della stazione appaltante.

Il Collegio facoltativo, anche prima dell'esecuzione

NORMA

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire un Collegio di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche prima dell'esecuzione: caratteristiche delle opere, clausole del bando, verifica dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione (Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗). Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT o dall'ente territoriale competente (Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗).

Se il Collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% (Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗). Sul piano della giurisdizione, il Consiglio di Stato ha qualificato come negoziale il Collegio facoltativo costituito in esecuzione di una concessione (Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗): un elemento da considerare quando si sceglie di attivarlo.

Una verifica in cinque domande

PROPOSTA OPERATIVA

Prima di avviare la costituzione, Prassi CCT suggerisce di documentare nel fascicolo la risposta a queste cinque domande, con la fonte di ciascun dato.

Il contratto ha per oggetto, in tutto o in parte, lavori?
Qual è l'importo dei lavori, del lotto o del singolo contratto attuativo, e qual è la soglia europea vigente alla data di indizione?
Si tratta di concessione o partenariato pubblico-privato?
Per servizi e forniture: la procedura è stata indetta prima del 31 dicembre 2024 e il bando prevedeva il Collegio?
Se il Collegio non è obbligatorio, conviene comunque costituirlo, e in quale fase?

Conclusioni pratiche

La verifica dell'obbligo è un adempimento del RUP, ma ha effetti su tutta la vita del Collegio: sul termine di costituzione, sullo scioglimento anticipato, sui compensi. Annotarla per iscritto, con la soglia applicata e le fonti, evita contestazioni successive e rende più semplice il lavoro di chi dovrà poi organizzare la Segreteria.

Strumento collegatoChecklist di costituzioneKit operativo per la Segreteria · da spuntare onlineApri nel Kit

Fonti citate

Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti. c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗
ANAC — Parere in funzione consultiva n. 15/2025Adunanza del 30 aprile 2025 · UPREC-CONS-0031-2025-FCDopo il correttivo il CCT è obbligatorio solo per i lavori sopra soglia europea ed è facoltativo per servizi e forniture. Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024, con collegio non ancora costituito, vale il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando.Apri la fonte ufficiale ↗
Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗

Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.