Guide operative
Percorsi passo per passo: cosa fare, entro quando, su quale base. Ogni passaggio ha la sua etichetta (norma, interpretazione, prassi o proposta operativa) e i riferimenti consultabili tenendo il cursore sul riferimento o con un clic.
Dalla verifica dell’obbligo alla comunicazione all’Osservatorio: le decisioni che la stazione appaltante e le parti devono prendere prima che il Collegio esista.
Obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, anche in concessione o partenariato pubblico-privato; facoltativo negli altri casi. Nei contratti misti conta la parte di lavori, negli accordi quadro l’importo dei singoli contratti attuativi, negli appalti per lotti i soli lotti sopra soglia.
Per servizi e forniture la costituzione è oggi facoltativa, ma per le gare bandite prima del 31 dicembre 2024 con collegio non ancora costituito ANAC ritiene che resti l’obbligo previsto dalla disciplina previgente e dal bando.
Tre componenti, oppure cinque se l’opera è complessa e richiede professionalità eterogenee. La scelta spetta alla stazione appaltante o al concessionario.
Di comune accordo, oppure uno o due per ciascuna parte, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione, purché con comprovata esperienza nei contratti pubblici.
Nessun componente può avere più di cinque incarichi contemporanei né più di dieci in due anni. Va esclusa ogni situazione di conflitto di interessi. Requisiti e incompatibilità sono precisati dalle linee guida ministeriali.
Chiedi a ciascun componente una dichiarazione con l’elenco degli incarichi in corso e conclusi negli ultimi due anni e l’assenza di conflitti, da conservare nella cartella di costituzione.
Lo scelgono i componenti di parte. In mancanza di accordo lo designa entro cinque giorni il MIT per le opere di interesse nazionale, oppure la Regione, la Provincia autonoma o la Città metropolitana. L’Osservatorio tiene l’elenco dei soggetti con i requisiti per presiedere.
Il Collegio va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o entro dieci giorni. Il ritardo rileva per la responsabilità dirigenziale ed erariale; in caso di mancata designazione la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale.
Il Presidente trasmette l’atto di costituzione all’Osservatorio presso il CSLP. Le linee guida indicano cinque giorni dall’adozione, con firma digitale; dal 2026 si usa la piattaforma, con la PEC ancora attiva in parallelo.
Il momento in cui il Collegio fissa le proprie regole. Le scelte fatte qui, soprattutto sul valore di lodo, condizionano tutta l’attività successiva.
Il Collegio si intende istituito con l’accettazione dell’incarico da parte del Presidente: da questa data decorre il termine per l’insediamento.
La seduta si tiene entro quindici giorni dall’accettazione. Il Collegio può riunirsi anche in videoconferenza.
Le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano natura di lodo contrattuale. La scelta va fatta dopo la nomina del Presidente e non oltre l’insediamento; il valore di lodo è comunque escluso per le pronunce su risoluzione, sospensione coattiva e modalità di prosecuzione.
Nel verbale si stabiliscono periodicità e modalità di riunioni e sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio.
Per lavori di particolare complessità il Presidente può nominare una segreteria per istruttoria e supporto amministrativo. Il compenso è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente ed è a carico dei componenti.
Crea l’archivio con struttura e nomenclatura stabili e indica nel verbale gli indirizzi PEC e le modalità con cui le parti depositano quesiti e memorie.
Ogni variazione dei dati del Collegio va comunicata aggiornando le schede, con PDF denominati come nella scheda trasmessa.
Dal quesito alla pronuncia: come si istruisce una questione, entro quali termini si decide e quali effetti producono pareri e determinazioni.
Il procedimento si avvia con quesito scritto inviato al Collegio e alla controparte. Senza quesito di parte il Collegio non può pronunciarsi, a pena di nullità; se l’appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza quesito, il RUP deve formularlo.
Sopra soglia è obbligatorio per riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche; è obbligatorio in caso di risoluzione, con la valutazione delle opzioni di prosecuzione; sulla sospensione per gravi ragioni tecniche il Collegio si pronuncia entro quindici giorni.
Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio. Non è ammessa la consulenza tecnica d’ufficio.
Quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; venti per esigenze istruttorie. La motivazione succinta può essere integrata nei quindici giorni successivi.
Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto dai componenti.
L’inosservanza è valutata ai fini del danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento; l’osservanza delle determinazioni esclude il danno erariale salvo dolo. Il lodo contrattuale è impugnabile solo nei casi dell’art. 808-ter c.p.c.; se le parti gli attribuiscono valore di lodo è precluso l’accordo bonario sulle riserve.
Il ritardo nell’adozione di tre determinazioni, o di una oltre sessanta giorni, comporta l’esclusione per tre anni da altri collegi; solo il ritardo ingiustificato genera responsabilità verso le parti.
Il Presidente trasmette le principali pronunce; le disposizioni dell’Osservatorio richiedono in particolare le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo.
L’ultimo tratto: individuare il momento esatto dello scioglimento, chiudere le pendenze, liquidare i compensi e consegnare un archivio completo.
Il Collegio si scioglie al termine dell’esecuzione, cioè alla sottoscrizione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; se sul collaudo restano riserve, con l’adozione della relativa pronuncia. Se non era obbligatorio può essere sciolto prima, per accordo tra le parti.
Verifica nel registro che ogni quesito abbia una pronuncia sottoscritta e comunicata, e che non restino integrazioni di motivazione in sospeso.
La parte fissa non supera i limiti del D.L. 76/2020; il compenso complessivo non supera il triplo della parte fissa; spetta il rimborso delle spese non remunerative. Fino al nuovo decreto, i parametri restano quelli delle linee guida del 2022.
Secondo il MIT, dopo il correttivo il limite del D.L. 76/2020 riguarda la sola parte fissa; per i collegi di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 resta la disciplina previgente.
Il compenso della segreteria, tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente, è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche.
Se il collegio facoltativo ha operato prima dell’affidamento, i compensi sono ridotti del 20%.
L’atto di scioglimento va trasmesso all’Osservatorio, sulla piattaforma e, nella fase di avvio, anche via PEC.
Redigi l’indice finale del fascicolo e consegna alle parti una copia completa, con l’indice e il registro documentale.
Le guide riportano sintesi redazionali. Prima di adottare un atto verifica sempre il testo vigente sulla fonte ufficiale e gli eventuali indirizzi della tua stazione appaltante.
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