Guide operative

Quattro guide, una per ogni fase del Collegio

Percorsi passo per passo: cosa fare, entro quando, su quale base. Ogni passaggio ha la sua etichetta (norma, interpretazione, prassi o proposta operativa) e i riferimenti consultabili tenendo il cursore sul riferimento o con un clic.

Fase 01

Costituzione del Collegio

Dalla verifica dell’obbligo alla comunicazione all’Osservatorio: le decisioni che la stazione appaltante e le parti devono prendere prima che il Collegio esista.

Termine chiave Prima dell’avvio dell’esecuzione o entro 10 giorni
Checklist di costituzione nel Kit →
  1. 01

    Verifica se il Collegio è obbligatorio

    Norma

    Obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, anche in concessione o partenariato pubblico-privato; facoltativo negli altri casi. Nei contratti misti conta la parte di lavori, negli accordi quadro l’importo dei singoli contratti attuativi, negli appalti per lotti i soli lotti sopra soglia.

    Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗
  2. 02

    Controlla la disciplina transitoria

    Interpretazione

    Per servizi e forniture la costituzione è oggi facoltativa, ma per le gare bandite prima del 31 dicembre 2024 con collegio non ancora costituito ANAC ritiene che resti l’obbligo previsto dalla disciplina previgente e dal bando.

    ANAC — Parere in funzione consultiva n. 15/2025Adunanza del 30 aprile 2025 · UPREC-CONS-0031-2025-FCDopo il correttivo il CCT è obbligatorio solo per i lavori sopra soglia europea ed è facoltativo per servizi e forniture. Per le gare di servizi e forniture bandite prima del 31 dicembre 2024, con collegio non ancora costituito, vale il principio tempus regit actum: resta l'obbligo di costituzione se previsto dalla disciplina previgente e dal bando.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗
  3. 03

    Scegli la composizione

    Norma

    Tre componenti, oppure cinque se l’opera è complessa e richiede professionalità eterogenee. La scelta spetta alla stazione appaltante o al concessionario.

    Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗
  4. 04

    Nomina i componenti di parte

    Norma

    Di comune accordo, oppure uno o due per ciascuna parte, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione, purché con comprovata esperienza nei contratti pubblici.

    Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗
  5. 05

    Verifica limiti agli incarichi e conflitti

    Norma

    Nessun componente può avere più di cinque incarichi contemporanei né più di dieci in due anni. Va esclusa ogni situazione di conflitto di interessi. Requisiti e incompatibilità sono precisati dalle linee guida ministeriali.

    Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 16 D.Lgs. 36/2023 — Conflitto di interessiSintesi redazionaleSi ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Chi si trova in tale situazione lo comunica e si astiene. Le disposizioni attuative e le stazioni appaltanti richiamano l'articolo anche per la scelta dei componenti del CCT.Apri la fonte ufficiale ↗ Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗
  6. 06

    Raccogli le dichiarazioni per iscritto

    Proposta operativa

    Chiedi a ciascun componente una dichiarazione con l’elenco degli incarichi in corso e conclusi negli ultimi due anni e l’assenza di conflitti, da conservare nella cartella di costituzione.

    Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 16 D.Lgs. 36/2023 — Conflitto di interessiSintesi redazionaleSi ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Chi si trova in tale situazione lo comunica e si astiene. Le disposizioni attuative e le stazioni appaltanti richiamano l'articolo anche per la scelta dei componenti del CCT.Apri la fonte ufficiale ↗
  7. 07

    Fai individuare il Presidente

    Norma

    Lo scelgono i componenti di parte. In mancanza di accordo lo designa entro cinque giorni il MIT per le opere di interesse nazionale, oppure la Regione, la Provincia autonoma o la Città metropolitana. L’Osservatorio tiene l’elenco dei soggetti con i requisiti per presiedere.

    Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
  8. 08

    Rispetta il termine di costituzione

    Norma

    Il Collegio va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o entro dieci giorni. Il ritardo rileva per la responsabilità dirigenziale ed erariale; in caso di mancata designazione la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale.

    Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
  9. 09

    Comunica la costituzione all’Osservatorio

    Norma

    Il Presidente trasmette l’atto di costituzione all’Osservatorio presso il CSLP. Le linee guida indicano cinque giorni dall’adozione, con firma digitale; dal 2026 si usa la piattaforma, con la PEC ancora attiva in parallelo.

    Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗ Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗ CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗
Fase 02

Insediamento

Il momento in cui il Collegio fissa le proprie regole. Le scelte fatte qui, soprattutto sul valore di lodo, condizionano tutta l’attività successiva.

Termine chiave Seduta entro 15 giorni dall’accettazione del Presidente
Modello di verbale di insediamento →
  1. 01

    Acquisisci l’accettazione del Presidente

    Norma

    Il Collegio si intende istituito con l’accettazione dell’incarico da parte del Presidente: da questa data decorre il termine per l’insediamento.

    Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
  2. 02

    Convoca la seduta di insediamento

    Norma

    La seduta si tiene entro quindici giorni dall’accettazione. Il Collegio può riunirsi anche in videoconferenza.

    Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  3. 03

    Raccogli la scelta sul valore di lodo

    Norma

    Le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano natura di lodo contrattuale. La scelta va fatta dopo la nomina del Presidente e non oltre l’insediamento; il valore di lodo è comunque escluso per le pronunce su risoluzione, sospensione coattiva e modalità di prosecuzione.

    Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
  4. 04

    Fissa le regole di funzionamento

    Norma

    Nel verbale si stabiliscono periodicità e modalità di riunioni e sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio.

    Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗ Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  5. 05

    Valuta la Segreteria tecnico-amministrativa

    Norma

    Per lavori di particolare complessità il Presidente può nominare una segreteria per istruttoria e supporto amministrativo. Il compenso è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente ed è a carico dei componenti.

    Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
  6. 06

    Apri il fascicolo e i canali di deposito

    Proposta operativa

    Crea l’archivio con struttura e nomenclatura stabili e indica nel verbale gli indirizzi PEC e le modalità con cui le parti depositano quesiti e memorie.

  7. 07

    Aggiorna l’Osservatorio sulle variazioni

    Prassi

    Ogni variazione dei dati del Collegio va comunicata aggiornando le schede, con PDF denominati come nella scheda trasmessa.

    Disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio permanente sui CCTCSLP · prot. int. 10083 dell'11 agosto 2023Disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio e la trasmissione dei dati: i Presidenti comunicano gli atti di costituzione, modifica e scioglimento e le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo del contratto, aggiornando le schede in caso di variazione. Invio via PEC a osservatoriocct@pec.mit.gov.it con scheda Excel e PDF; il nome del PDF deve coincidere con quello indicato nella scheda.Apri la fonte ufficiale ↗ CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗
Fase 03

Attività del Collegio

Dal quesito alla pronuncia: come si istruisce una questione, entro quali termini si decide e quali effetti producono pareri e determinazioni.

Termine chiave Determinazione entro 15 giorni, 20 per esigenze istruttorie
Calcola i termini nello Scadenzario →
  1. 01

    Ricevi e registra il quesito

    Norma

    Il procedimento si avvia con quesito scritto inviato al Collegio e alla controparte. Senza quesito di parte il Collegio non può pronunciarsi, a pena di nullità; se l’appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza quesito, il RUP deve formularlo.

    Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  2. 02

    Verifica se il parere è obbligatorio

    Norma

    Sopra soglia è obbligatorio per riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche; è obbligatorio in caso di risoluzione, con la valutazione delle opzioni di prosecuzione; sulla sospensione per gravi ragioni tecniche il Collegio si pronuncia entro quindici giorni.

    Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗
  3. 03

    Istruisci in contraddittorio

    Norma

    Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio. Non è ammessa la consulenza tecnica d’ufficio.

    Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  4. 04

    Calcola e presidia il termine

    Norma

    Quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; venti per esigenze istruttorie. La motivazione succinta può essere integrata nei quindici giorni successivi.

    Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  5. 05

    Adotta e sottoscrivi la pronuncia

    Norma

    Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto dai componenti.

    Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  6. 06

    Chiarisci gli effetti alle parti

    Norma

    L’inosservanza è valutata ai fini del danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento; l’osservanza delle determinazioni esclude il danno erariale salvo dolo. Il lodo contrattuale è impugnabile solo nei casi dell’art. 808-ter c.p.c.; se le parti gli attribuiscono valore di lodo è precluso l’accordo bonario sulle riserve.

    Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
  7. 07

    Evita i ritardi

    Norma

    Il ritardo nell’adozione di tre determinazioni, o di una oltre sessanta giorni, comporta l’esclusione per tre anni da altri collegi; solo il ritardo ingiustificato genera responsabilità verso le parti.

    Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗
  8. 08

    Trasmetti le pronunce all’Osservatorio

    Norma

    Il Presidente trasmette le principali pronunce; le disposizioni dell’Osservatorio richiedono in particolare le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo.

    Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗ Disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio permanente sui CCTCSLP · prot. int. 10083 dell'11 agosto 2023Disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio e la trasmissione dei dati: i Presidenti comunicano gli atti di costituzione, modifica e scioglimento e le determinazioni con valore di lodo che incidono su termini, condizioni o corrispettivo del contratto, aggiornando le schede in caso di variazione. Invio via PEC a osservatoriocct@pec.mit.gov.it con scheda Excel e PDF; il nome del PDF deve coincidere con quello indicato nella scheda.Apri la fonte ufficiale ↗
Fase 04

Chiusura e scioglimento

L’ultimo tratto: individuare il momento esatto dello scioglimento, chiudere le pendenze, liquidare i compensi e consegnare un archivio completo.

Termine chiave Sottoscrizione del collaudo o del CRE, salvo riserve
Simula i compensi →
  1. 01

    Individua il momento dello scioglimento

    Norma

    Il Collegio si scioglie al termine dell’esecuzione, cioè alla sottoscrizione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; se sul collaudo restano riserve, con l’adozione della relativa pronuncia. Se non era obbligatorio può essere sciolto prima, per accordo tra le parti.

    Art. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti. c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗
  2. 02

    Chiudi i quesiti pendenti

    Proposta operativa

    Verifica nel registro che ogni quesito abbia una pronuncia sottoscritta e comunicata, e che non restino integrazioni di motivazione in sospeso.

    Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
  3. 03

    Determina i compensi dei componenti

    Norma

    La parte fissa non supera i limiti del D.L. 76/2020; il compenso complessivo non supera il triplo della parte fissa; spetta il rimborso delle spese non remunerative. Fino al nuovo decreto, i parametri restano quelli delle linee guida del 2022.

    Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare: a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni; b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni. Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗ Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗
  4. 04

    Verifica il regime applicabile

    Interpretazione

    Secondo il MIT, dopo il correttivo il limite del D.L. 76/2020 riguarda la sola parte fissa; per i collegi di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 resta la disciplina previgente.

    MIT — Parere n. 4079/2026 sui compensi del CCTFonte secondaria · testo ufficiale non ancora reperitoSecondo quanto riportato, il MIT chiarisce che dopo il correttivo il limite dell'art. 6, c. 7-bis, D.L. 76/2020 si applica alla sola parte fissa (Allegato V.2, art. 1, c. 4) e che il compenso complessivo incontra il solo limite del triplo della parte fissa (c. 5). Per i CCT di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente.Apri la fonte ufficiale ↗ Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗
  5. 05

    Liquida la Segreteria

    Norma

    Il compenso della segreteria, tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente, è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche.

    Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
  6. 06

    Applica le riduzioni dei collegi facoltativi

    Norma

    Se il collegio facoltativo ha operato prima dell’affidamento, i compensi sono ridotti del 20%.

    Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗
  7. 07

    Comunica lo scioglimento all’Osservatorio

    Norma

    L’atto di scioglimento va trasmesso all’Osservatorio, sulla piattaforma e, nella fase di avvio, anche via PEC.

    Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗ CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗
  8. 08

    Consegna l’archivio

    Proposta operativa

    Redigi l’indice finale del fascicolo e consegna alle parti una copia completa, con l’indice e il registro documentale.

Le guide riportano sintesi redazionali. Prima di adottare un atto verifica sempre il testo vigente sulla fonte ufficiale e gli eventuali indirizzi della tua stazione appaltante.

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