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Scadenzario dei termini del Collegio

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Date di partenza

Giorni mancanti calcolati rispetto a oggi, 13/10/2026.

Costituzione del CollegioNORMA
Prima dell’avvio o entro 10 giorni · Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
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Seduta di insediamentoNORMA
Entro 15 giorni dall’accettazione · Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
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Determinazione, termine ordinarioNORMA
15 giorni dal quesito congiunto o dai quesiti distinti · Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
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Determinazione con esigenze istruttorieNORMA
20 giorni · Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
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Soglia di ritardo graveNORMA
Una determinazione oltre 60 giorni comporta l’esclusione triennale · Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗
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Integrazione della motivazioneNORMA
Entro i 15 giorni successivi · Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
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Pronuncia sulla sospensioneNORMA
15 giorni dalla comunicazione · Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗
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Trasmissione all’OsservatorioLINEE GUIDA
5 giorni dall’adozione, con firma digitale · Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗
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INTERPRETAZIONECome conta i giorni lo scadenzario

I termini sono calcolati in giorni di calendario, escludendo il giorno da cui decorrono. Lo scadenzario non proroga automaticamente le scadenze che cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo: le segnala, perché l'applicabilità della proroga va verificata caso per caso. Il termine di cinque giorni per l'Osservatorio deriva dalle linee guida del 2022, richiamate dalla comunicazione del CSLP sulla piattaforma.