In sintesi
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Chi è competente a decidere sulle controversie che riguardano il Collegio? La domanda ha un rilievo pratico immediato: individua il giudice da adire contro l'accordo costitutivo e contro le determinazioni con valore di lodo. Una recente sentenza del Consiglio di Stato offre una risposta per il Collegio facoltativo.
Il caso
La vicenda riguardava un Collegio costituito facoltativamente, dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, con determinazioni a cui era attribuita efficacia di lodo contrattuale. In primo grado il TAR Veneto aveva valorizzato la natura negoziale del Collegio facoltativo e i limiti della giurisdizione amministrativa (TAR Veneto, sent. 5 novembre 2025, n. 1999Giurisprudenza · confermata da Cons. Stato n. 4595/2026Affronta la natura del CCT facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione, sottolineandone la natura negoziale, e i limiti della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.Apri la fonte ufficiale ↗).
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado (Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗), affermando che il Collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, nell'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico; che le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario; che l'accordo costitutivo non è un accordo amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990; che il rapporto con i componenti è riconducibile allo schema del mandato.
Il collegamento con le norme
Il Collegio facoltativo è previsto dall'art. 218, che consente a stazioni appaltanti ed enti concedenti di costituirlo anche nella fase che precede l'esecuzione (Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗). Le determinazioni con valore di lodo sono impugnabili nei casi dell'art. 808-ter c.p.c. (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ · Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗).
Cosa cambia in pratica
I limiti della pronuncia
La sentenza riguarda un Collegio facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione. Non è detto che le stesse conclusioni valgano per il Collegio obbligatorio, previsto direttamente dalla legge, né per il Collegio facoltativo che opera prima dell'aggiudicazione su questioni della procedura di gara, dove i commenti alla sentenza ipotizzano spazi per la giurisdizione amministrativa. Su questi profili la questione resta aperta.
Conclusioni pratiche
Per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che valutano un Collegio facoltativo in esecuzione, la sentenza suggerisce di curare l'accordo costitutivo con la stessa attenzione di un contratto, perché sarà il giudice ordinario a interpretarlo. Per i componenti, è un richiamo alla dimensione privatistica dell'incarico.
Fonti citate
Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.