Trasversali Giurisprudenza Aggiornato al 13 ottobre 2026 · Lettura 6 minuti

Giudice ordinario o amministrativo? La giurisdizione sul CCT facoltativo

Il Collegio facoltativo costituito durante l'esecuzione di una concessione nasce da un accordo negoziale: le liti sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario.

In sintesi

Il Consiglio di Stato (sent. 8 giugno 2026, n. 4595) ha confermato il TAR Veneto (sent. 5 novembre 2025, n. 1999).
Il Collegio facoltativo costituito in esecuzione non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo paritetico.
Le controversie sulla costituzione e sulle determinazioni, anche con valore di lodo, spettano al giudice ordinario.
Il rapporto tra le parti e i componenti è riconducibile al mandato.

A chi serve

AvvocatiStazioni appaltantiPresidenti

Premessa

Chi è competente a decidere sulle controversie che riguardano il Collegio? La domanda ha un rilievo pratico immediato: individua il giudice da adire contro l'accordo costitutivo e contro le determinazioni con valore di lodo. Una recente sentenza del Consiglio di Stato offre una risposta per il Collegio facoltativo.

Il caso

La vicenda riguardava un Collegio costituito facoltativamente, dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, con determinazioni a cui era attribuita efficacia di lodo contrattuale. In primo grado il TAR Veneto aveva valorizzato la natura negoziale del Collegio facoltativo e i limiti della giurisdizione amministrativa (TAR Veneto, sent. 5 novembre 2025, n. 1999Giurisprudenza · confermata da Cons. Stato n. 4595/2026Affronta la natura del CCT facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione, sottolineandone la natura negoziale, e i limiti della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.Apri la fonte ufficiale ↗).

La decisione del Consiglio di Stato

INTERPRETAZIONE

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado (Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗), affermando che il Collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, nell'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico; che le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario; che l'accordo costitutivo non è un accordo amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990; che il rapporto con i componenti è riconducibile allo schema del mandato.

Il collegamento con le norme

NORMA

Il Collegio facoltativo è previsto dall'art. 218, che consente a stazioni appaltanti ed enti concedenti di costituirlo anche nella fase che precede l'esecuzione (Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗). Le determinazioni con valore di lodo sono impugnabili nei casi dell'art. 808-ter c.p.c. (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ · Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗).

Cosa cambia in pratica

Contro l'accordo costitutivo e contro il lodo di un Collegio facoltativo costituito in esecuzione, l'azione va proposta davanti al giudice ordinario.
L'accordo costitutivo va redatto come un contratto: oggetto, durata, compensi, regole di funzionamento e natura delle pronunce vanno definiti con chiarezza.
Il rapporto con i componenti, ricondotto al mandato, rende rilevanti le regole civilistiche su diligenza, revoca e compenso, accanto a quelle dell'Allegato V.2.

I limiti della pronuncia

INTERPRETAZIONE

La sentenza riguarda un Collegio facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione. Non è detto che le stesse conclusioni valgano per il Collegio obbligatorio, previsto direttamente dalla legge, né per il Collegio facoltativo che opera prima dell'aggiudicazione su questioni della procedura di gara, dove i commenti alla sentenza ipotizzano spazi per la giurisdizione amministrativa. Su questi profili la questione resta aperta.

Conclusioni pratiche

Per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che valutano un Collegio facoltativo in esecuzione, la sentenza suggerisce di curare l'accordo costitutivo con la stessa attenzione di un contratto, perché sarà il giudice ordinario a interpretarlo. Per i componenti, è un richiamo alla dimensione privatistica dell'incarico.

Strumento collegatoFonti: giurisprudenzaLe pronunce verificate, con link al testoVai alle fonti

Fonti citate

Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗
TAR Veneto, sent. 5 novembre 2025, n. 1999Giurisprudenza · confermata da Cons. Stato n. 4595/2026Affronta la natura del CCT facoltativo costituito nell'esecuzione di una concessione, sottolineandone la natura negoziale, e i limiti della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 218 D.Lgs. 36/2023 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionalec. 1 — Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo l'Allegato V.2, un collegio consultivo tecnico di tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura, anche nella fase che precede l'esecuzione: tra questi la determinazione delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o dell'invito, la verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗

Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.