In sintesi
A chi serve
PresidentiAvvocatiRUPImpresePremessa
Il Collegio non è un arbitro e non è un consulente. A seconda del caso esprime pareri o adotta determinazioni, e queste ultime possono avere o non avere natura di lodo contrattuale. Le differenze incidono sulla vincolatività della pronuncia, sull'impugnazione e sulle responsabilità.
Parere e determinazione
Il Collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.; la sua attività è orientata alla soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte (Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗).
Quando la pronuncia è obbligatoria
Per i lavori sopra soglia è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su richiesta concorde delle parti, di una determinazione, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione. Il parere è obbligatorio anche nei casi di risoluzione del contratto (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗).
Nel parere sulla risoluzione il Collegio valuta le alternative per la prosecuzione: esecuzione in via diretta, interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria, nuova procedura, proposta di nomina di un commissario straordinario (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗). Sulla sospensione imposta da gravi ragioni tecniche, in mancanza di accordo tra le parti, il Collegio si pronuncia entro quindici giorni (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗).
Il valore di lodo contrattuale
Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni hanno natura di lodo contrattuale se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗). Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo, è precluso l'accordo bonario sulle riserve (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗).
La possibilità che la pronuncia assuma natura di lodo è esclusa quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗). Per la sospensione disposta per gravi ragioni tecniche, l'art. 216, comma 4, prevede la natura di lodo solo se la possibilità non è stata espressamente esclusa ai sensi dell'art. 217.
Il coordinamento tra le due disposizioni non è immediato. Una lettura prudente distingue la sospensione «coattiva», per la quale il lodo è escluso, dalla sospensione per gravi ragioni tecniche dell'art. 216, comma 4, per la quale il lodo dipende dalla scelta fatta all'insediamento. In presenza di dubbi conviene che il verbale di insediamento si esprima espressamente anche su questa ipotesi.
Gli effetti anche senza lodo
L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo (Art. 215 D.Lgs. 36/2023 — Collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee la costituzione è obbligatoria, anche per le opere realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato. La formazione del collegio è disciplinata dall'Allegato V.2. c. 2 — Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni che, nei casi previsti, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'attività è orientata a individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. c. 3 — L'inosservanza di pareri o determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.Apri la fonte ufficiale ↗). Se le parti escludono il lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque questi effetti (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗).
Impugnazione
Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c. (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗): invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, violazione del contraddittorio (Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗).
Sulla giurisdizione, per il Collegio facoltativo costituito in esecuzione di una concessione, il Consiglio di Stato ha affermato quella del giudice ordinario anche sull'impugnazione del lodo (Consiglio di Stato, sent. 8 giugno 2026, n. 4595Giurisprudenza · conferma TAR Veneto n. 1999/2025Il collegio costituito facoltativamente dopo l'aggiudicazione, durante l'esecuzione di una concessione, non è espressione di potere amministrativo ma di un accordo negoziale paritetico. Le controversie sulla sua costituzione e sulle sue determinazioni spettano al giudice ordinario. L'accordo costitutivo non è un accordo ex art. 11 L. 241/1990; il rapporto con i componenti è riconducibile al mandato.Apri la fonte ufficiale ↗). Si veda l'approfondimento dedicato.
Le conseguenze sulle spese del giudizio
Se in sede giudiziale la sentenza coincide con la determinazione, la parte vittoriosa che non l'ha osservata non recupera le spese successive, mentre la parte soccombente rifonde le spese di quel periodo e versa un importo pari al contributo unificato; restano applicabili gli artt. 92 e 96 c.p.c. (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗).
La mappa riassuntiva
| Situazione | Pronuncia | Valore di lodo | Base |
|---|---|---|---|
| Riserve, varianti, controversie tecniche sopra soglia | Parere obbligatorio, o determinazione su richiesta concorde | Se attribuito dalle parti; preclude l'accordo bonario | Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Risoluzione del contratto | Parere obbligatorio | Escluso | Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗ · Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Sospensione per gravi ragioni tecniche | Pronuncia entro 15 giorni | Solo se non escluso ex art. 217 | Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Altre questioni | Determinazione facoltativa | Sì, salvo esclusione all'insediamento | Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗ |
Conclusioni pratiche
La natura della pronuncia si decide in larga parte all'insediamento, quando le parti scelgono se escludere il lodo. Per il Collegio conta poi indicare con chiarezza, in ogni pronuncia, se si tratta di parere o determinazione, su quale base è obbligatoria e quale natura assume: è la prima informazione che servirà a chi dovrà eseguirla o impugnarla.
Fonti citate
Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.