In sintesi
A chi serve
PresidentiComponentiSegreteriaRUPPremessa
La seduta di insediamento è spesso vissuta come un adempimento formale. In realtà è il momento in cui si decidono le cose più difficili da cambiare in seguito: la natura delle pronunce, le regole del contraddittorio, i canali di comunicazione. Un verbale di insediamento completo è il primo strumento di prevenzione dei conflitti procedurali.
Quando nasce il Collegio
Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione (Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗).
Conviene che la Segreteria, o in sua assenza il Presidente, acquisisca l'accettazione per iscritto e con data certa, ad esempio via PEC: da quella data decorre il termine per l'insediamento, ed è la data che andrà indicata nell'atto di costituzione da trasmettere all'Osservatorio.
La scelta sul valore di lodo
In sede di insediamento le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni del Collegio abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. (Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗). La scelta va fatta dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗).
La possibilità che la pronuncia assuma natura di lodo contrattuale è comunque esclusa quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗). Se le parti escludono il lodo, la determinazione produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3 (Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗).
Le conseguenze della scelta sono rilevanti: una determinazione con valore di lodo è impugnabile solo nei casi dell'art. 808-ter c.p.c. (Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irritualeSintesi redazionaleLe parti possono stabilire, con disposizione espressa per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (lodo contrattuale). Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente nei casi indicati dal secondo comma: invalidità della convenzione o pronuncia oltre i suoi limiti, nomina degli arbitri non conforme, decisione di soggetti privi dei requisiti, mancato rispetto delle condizioni poste dalle parti, mancato rispetto del principio del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗) e, se le parti le attribuiscono questa natura, è precluso l'accordo bonario sulle riserve (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗). Il Presidente fa bene a illustrare questi effetti prima di raccogliere le dichiarazioni, e a verbalizzare che lo ha fatto.
Le regole di funzionamento
Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio (Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗). Il Collegio può operare anche in videoconferenza, procedere ad audizioni informali e tenere riunioni periodiche di monitoraggio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗).
Le linee guida prevedono che i verbali delle riunioni siano inoltrati alle parti e che il direttore dei lavori annoti nel giornale dei lavori la costituzione del Collegio (Linee guida D.M. 12/2022, punto 4.2 — Riunioni e verbaliMIT4.2.2 — I verbali delle riunioni del Collegio sono inoltrati alle parti. 4.2.5 — Il direttore dei lavori annota nel giornale dei lavori la costituzione del Collegio e un estratto dei pareri. 2.2.3 — La nomina dei componenti rispetta il principio di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.Apri la fonte ufficiale ↗). Inoltre la parte fissa del compenso indicata nel verbale è il riferimento per il tetto complessivo, e l'eventuale acconto va richiesto nel verbale di costituzione (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).
Segreteria e organizzazione
Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, i cui membri sono scelti e nominati dal Presidente (Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗); le linee guida aggiungono che i nominativi sono comunicati alle parti (Linee guida D.M. 12/2022, punto 4.4 — Segreteria tecnico-amministrativaMIT · da coordinare con l'Allegato V.2, art. 84.4.1 — Per lavori di particolare complessità, con adeguata motivazione, il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa dotata di specifiche competenze, per attività istruttorie e di supporto amministrativo. 4.4.2 — I membri della segreteria sono scelti dal Presidente, che ne comunica i nominativi alle parti. 4.4.3 — Gli oneri della segreteria restano a carico del Collegio. 7.6.1 — Il compenso della segreteria era fissato fino al 20% dei compensi di ciascun componente: dopo il correttivo l'Allegato V.2, art. 8, lo stabilisce tra il 3% e il 10%.Apri la fonte ufficiale ↗).
L'insediamento è il momento giusto per rendere noti alle parti: gli indirizzi PEC del Collegio e della Segreteria, il modo in cui depositare quesiti e memorie, le regole di denominazione dei file e la struttura del fascicolo. Si veda Il fascicolo digitale del Collegio.
Le comunicazioni all'Osservatorio
Il Presidente trasmette all'Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici l'atto di costituzione (Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗); le linee guida indicano il termine di cinque giorni dall'adozione, con firma digitale (Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗). Dal 2026 i dati si caricano sulla piattaforma dedicata (CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗).
L'ordine del giorno tipo
Gli errori da evitare
Rinviare la scelta sul valore di lodo a una seduta successiva: oltre l'insediamento non è più possibile.
Raccogliere la dichiarazione delle parti senza averne illustrato gli effetti.
Lasciare indefiniti i canali di deposito: è la causa più frequente di contestazioni sulla tempestività degli atti.
Dimenticare la trasmissione all'Osservatorio, che decorre dall'adozione dell'atto.
Conclusioni pratiche
Preparare il verbale di insediamento prima della seduta, sulla base di uno schema condiviso con i componenti, riduce la seduta a una verifica e lascia il tempo per spiegare alle parti le scelte che contano. Lo schema completo del verbale è disponibile nel Kit operativo.
Fonti citate
Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.