Attività Quesiti Aggiornato al 13 ottobre 2026 · Lettura 8 minuti

Formulare un quesito al CCT: struttura, contenuto ed errori ricorrenti

Senza un quesito di parte il Collegio non può pronunciarsi. Un quesito scritto bene accelera l'istruttoria; uno scritto male produce richieste di integrazione e consuma termini già brevi.

In sintesi

Il procedimento si avvia con un quesito scritto, inviato al Collegio e alla controparte.
Senza quesito di parte le determinazioni sono nulle.
Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare il quesito, il RUP è tenuto a formularlo.
Il termine per la determinazione decorre dal quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti.

A chi serve

RUPPartiAvvocatiSegreteria

Premessa

Il quesito è l'atto che delimita ciò su cui il Collegio deve decidere. La sua qualità condiziona tutto il resto: la rapidità dell'istruttoria, la possibilità di rispettare il termine di quindici giorni, la stessa tenuta della pronuncia. Dopo il correttivo è anche una condizione di validità.

Il quesito come atto di impulso

NORMA

Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗).

INTERPRETAZIONE

La nullità senza quesito impedisce al Collegio di pronunciarsi d'ufficio, ad esempio a seguito di una criticità emersa durante una riunione di monitoraggio. In quella sede il Collegio può formulare osservazioni (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗), ma una determinazione richiede che una parte ponga la questione.

Riserve e quesito: il ruolo del RUP

NORMA

Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗). Per i lavori sopra soglia, su riserve, varianti e altre controversie tecniche il parere del Collegio è obbligatorio (Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗).

Per il RUP si tratta quindi di un adempimento, non di una facoltà. La valutazione sull'incidenza della riserva sulla regolare esecuzione va motivata, e conviene annotarla nel fascicolo del contratto.

Quesito congiunto o quesiti distinti

NORMA

Le determinazioni sono adottate entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗).

INTERPRETAZIONE

Il quesito congiunto ha il vantaggio di fissare con certezza l'oggetto e la decorrenza del termine. Con quesiti distinti, la formulazione della seconda parte serve a completare il perimetro della questione: per questo conviene che il Collegio, all'insediamento o alla ricezione del primo quesito, indichi un termine entro cui la controparte può formulare il proprio.

Cosa deve contenere

PROPOSTA OPERATIVA

La norma non prescrive un contenuto. Prassi CCT propone una struttura in sei parti, che consente al Collegio di istruire senza richieste di integrazione.

ParteContenutoPerché serve
IntestazioneContratto, CIG e CUP, parte proponente, dataIdentifica il procedimento nel registro
OggettoUna frase che descrive la questioneDelimita il perimetro della pronuncia
FattiCronologia essenziale, con rinvio ai documentiRiduce le richieste istruttorie
Riserve collegateNumero, data di iscrizione, importoCollega il quesito alla contabilità dei lavori
DomandaLa domanda precisa rivolta al Collegio, anche in forma alternativaÈ ciò a cui il Collegio risponde
AllegatiElenco numerato dei documentiRende verificabile la completezza
Esempio di domanda ben formulataSi chiede al Collegio di esprimersi:a) sulla fondatezza della riserva n. 7, iscritta il [data], relativa ai maggiori oneri per [descrizione];b) in caso di fondatezza, anche parziale, sulla quantificazione degli importi spettanti, sulla base della documentazione allegata ai nn. 1-12.

Gli errori ricorrenti

Quesiti generici («si chiede al Collegio di valutare la situazione»), che non consentono una risposta puntuale.
Più questioni eterogenee in un solo quesito, con termini e istruttorie diverse.
Allegati non numerati o depositati in tempi diversi, che rendono incerta la base documentale.
Quesito inviato al solo Collegio e non alla controparte, come invece la norma richiede.
Mancato collegamento con le riserve iscritte, quando la questione ha contenuto economico.

Dopo il deposito: cosa fa la Segreteria

PROPOSTA OPERATIVA

Registra il quesito con numero progressivo, data di ricezione e canale, e crea la sottocartella dedicata nel fascicolo.

Verifica che sia stato inviato anche alla controparte e annota la data da cui decorre il termine.

Inserisce nello scadenzario il termine ordinario e quello per esigenze istruttorie, e propone al Presidente il calendario di audizioni e riunioni.

Conclusioni pratiche

Un buon quesito risponde a una domanda: che cosa deve decidere il Collegio? Se la risposta non è chiara a chi scrive, non lo sarà a chi decide. Per RUP e parti vale la pena dedicare al quesito lo stesso rigore di un atto difensivo; per la Segreteria, registrarlo con precisione è il primo atto di presidio dei termini.

Strumento collegatoRegistro dei quesitiKit operativo · colonne e campi da compilareApri nel Kit

Fonti citate

Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗

Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.