Attività Termini Aggiornato al 13 ottobre 2026 · Lettura 7 minuti

I termini del procedimento davanti al Collegio

Dieci giorni per costituire, quindici per insediarsi, quindici o venti per decidere. I termini del Collegio sono brevi e numerosi: una mappa completa, con le regole per contarli.

In sintesi

La mappa dei termini va costruita all'insediamento e aggiornata a ogni quesito.
Il termine per la determinazione è di quindici giorni, venti per esigenze istruttorie.
I ritardi hanno conseguenze sui compensi e, nei casi più gravi, sulla possibilità di ricevere nuovi incarichi.
Sul computo dei giorni non c'è una regola espressa: conviene un criterio prudente e dichiarato.

A chi serve

SegreteriaPresidentiRUP

Premessa

Il Collegio è stato pensato per decidere in fretta. La conseguenza è un sistema di termini brevi, che decorrono da eventi diversi e coinvolgono soggetti diversi. Presidiarli è la funzione più visibile di una buona Segreteria.

La mappa dei termini

AdempimentoTermineDecorrenzaBase
Costituzione del CollegioPrima dell'avvio o entro 10 giorniAvvio dell'esecuzioneAllegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
Designazione sostitutiva del Presidente5 giorniMancato accordo dei componentiAllegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗
Seduta di insediamento15 giorniAccettazione del PresidenteAllegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
Scelta sul valore di lodoNon oltre l'insediamentoNomina del PresidenteArt. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗
Determinazione15 giorni, 20 per esigenze istruttorieQuesito congiunto o quesiti distintiAllegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
Integrazione della motivazione15 giorniAdozione della determinazioneAllegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
Pronuncia sulla sospensione15 giorniComunicazioneArt. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗
Trasmissione all'Osservatorio5 giorniAdozione dell'attoLinee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗
Pagamento del compenso90 giorniPronunciaLinee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗

Il termine per la determinazione

NORMA

Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei quindici giorni successivi (Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗).

PROPOSTA OPERATIVA

Il passaggio a venti giorni va deciso presto e annotato con le ragioni istruttorie, ad esempio la necessità di un sopralluogo o di un'audizione. Prassi CCT suggerisce di registrarlo nel verbale della prima riunione dedicata al quesito, e di darne notizia alle parti.

I ritardi e le loro conseguenze

NORMA

Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi; solo il ritardo ingiustificato è fonte di responsabilità verso le parti (Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗).

NORMA

Sul piano economico, le linee guida prevedono la riduzione della parte variabile da un decimo a un terzo per ogni pronuncia oltre i termini senza giustificato motivo, dimezzata se sono posti più quesiti contestualmente (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).

Come si contano i giorni

INTERPRETAZIONE

L'Allegato V.2 non detta regole sul computo. In mancanza, il riferimento più utilizzato è la regola generale dei termini processuali, che esclude il giorno iniziale e proroga al primo giorno non festivo la scadenza che cade in un giorno festivo o di sabato (Art. 155 c.p.c. — Computo dei terminiSintesi redazionale · regola dei termini processuali, richiamata per analogiaNel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga si applica anche ai termini che scadono di sabato.Apri la fonte ufficiale ↗). La sua applicabilità ai termini del Collegio non è pacifica: per i termini a carico del Collegio conviene ragionare sul calendario senza proroghe.

PROPOSTA OPERATIVA

Prassi CCT suggerisce un criterio prudente e dichiarato: per i termini del Collegio si considera la scadenza calcolata in giorni di calendario, senza proroga; se cade in un giorno non lavorativo, si anticipa la pronuncia. Il criterio adottato va indicato nel verbale di insediamento.

Lo scadenzario come strumento

Un termine per riga, con evento di decorrenza, data, scadenza e norma di riferimento.
Un responsabile per ciascun termine: Presidente, Segreteria, RUP.
Una verifica settimanale delle scadenze dei quindici giorni successivi.
L'annotazione dell'adempimento, con la data e il documento che lo prova.

Conclusioni pratiche

I termini del Collegio non sono difficili da calcolare, ma sono molti e decorrono da eventi che non sempre arrivano al Collegio con data certa. La regola pratica è registrare ogni evento di decorrenza nel momento in cui accade e lasciare allo scadenzario il calcolo delle scadenze.

Strumento collegatoScadenzario dei terminiInserisci le date: calcola scadenze e giorni mancantiApri lo scadenzario

Fonti citate

Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 2 — Costituzione e insediamento del CollegioSintesi redazionalec. 1 — La stazione appaltante costituisce il Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il ritardo rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, tra le parti, della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione, la parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la stazione appaltante. c. 2 — Il Collegio si intende istituito con l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. La seduta di insediamento si tiene entro quindici giorni dall'accettazione; in quella sede le parti dichiarano a verbale se intendono escludere che le determinazioni abbiano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. c. 3 — Nel verbale di insediamento si stabiliscono periodicità e modalità delle riunioni e dei sopralluoghi e, se il valore di lodo non è escluso, le modalità del contraddittorio.Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 3 — Decisioni del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il procedimento si avvia con un quesito scritto, proposto da una o da entrambe le parti, inviato al Collegio e alla controparte; resta fermo l'onere di iscrivere le riserve. Il Collegio non può pronunciarsi in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità delle determinazioni. Se l'appaltatore iscrive riserve che incidono sulla regolare esecuzione senza formulare un quesito, il RUP è tenuto a formularlo. c. 2 — Il Collegio può operare anche in videoconferenza o con collegamento da remoto. c. 3 — Il Collegio può procedere ad audizioni informali e convocare le parti per il contraddittorio; non è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Sono previste riunioni periodiche di monitoraggio, nelle quali il Collegio può formulare osservazioni. c. 4 — Le determinazioni sono adottate a maggioranza, con atto sottoscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione del quesito congiunto o dalla formulazione dei quesiti distinti; il termine è di venti giorni per esigenze istruttorie. La motivazione può essere succinta e integrata nei successivi quindici giorni. Sono previste conseguenze sulle spese del giudizio per la parte che non ha osservato una determinazione poi confermata dalla sentenza.Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 216 D.Lgs. 36/2023 — Pareri e determinazioni obbligatoriSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, in caso di riserve, proposte di variante e altre controversie tecniche in corso di esecuzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio o, su richiesta concorde delle parti, di una sua determinazione. Se le parti attribuiscono alla determinazione natura di lodo contrattuale, è precluso l'accordo bonario sulle riserve. c. 2 — Il parere è obbligatorio nei casi di risoluzione del contratto. Se i lavori non possono proseguire con il soggetto designato, il collegio valuta anche se ragioni tecniche ed economiche rendano preferibile proseguire con il medesimo soggetto. c. 3 — Nel parere il collegio valuta: a) l'esecuzione dei lavori in via diretta; b) l'interpello progressivo dei partecipanti alla procedura originaria; c) l'indizione di una nuova procedura; d) la proposta di nomina di un commissario straordinario. c. 4 — Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e le parti non concordano sulle modalità di prosecuzione, il collegio si pronuncia entro quindici giorni dalla comunicazione: accerta la legittimità della sospensione e indica le modalità di prosecuzione. La pronuncia assume natura di lodo contrattuale «solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217».Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 217 D.Lgs. 36/2023 — Determinazioni facoltativeSintesi redazionale · testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024c. 1 — Fuori dai casi di parere o determinazione obbligatori, le determinazioni del collegio hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., se le parti non hanno diversamente disposto dopo la nomina del Presidente e non oltre l'insediamento del collegio. «La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa» quando è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. c. 2 — Se le parti escludono il valore di lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti dell'art. 215, comma 3. c. 3 — Le determinazioni con natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi dell'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.Apri la fonte ufficiale ↗
Linee guida CCT — D.M. 17 gennaio 2022, n. 12MIT · G.U. n. 55 del 7 marzo 2022Linee guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico, adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020. Dopo il correttivo restano applicabili in via transitoria per i compensi (Allegato V.2, art. 1, c. 6) e, per intero, ai collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024. Il punto 8 prevede la trasmissione all'Osservatorio degli atti del collegio, con firma digitale, entro cinque giorni dalla loro adozione.Apri la fonte ufficiale ↗
Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 155 c.p.c. — Computo dei terminiSintesi redazionale · regola dei termini processuali, richiamata per analogiaNel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga si applica anche ai termini che scadono di sabato.Apri la fonte ufficiale ↗

Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.