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Compensi del CCT dopo il correttivo: parte fissa, variabile e tetto

Con il correttivo il limite percentuale del D.L. 76/2020 si applica alla sola parte fissa, mentre il compenso complessivo non può superare il triplo di questa. Il calcolo effettivo resta affidato, in via transitoria, alle linee guida del 2022.

In sintesi

La parte fissa non può superare i limiti per scaglioni dell'art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020.
Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa.
I parametri per determinare parte fissa e variabile sono, in via transitoria, quelli delle linee guida del 2022.
Per i collegi di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 resta la disciplina previgente.

A chi serve

PresidentiComponentiStazioni appaltantiSegreteria

Premessa

Il compenso è una delle questioni su cui il correttivo ha inciso di più, e su cui la prassi applicativa ha avuto bisogno di chiarimenti. Il punto di partenza è distinguere due piani: i limiti massimi fissati dalla legge e i parametri con cui il compenso effettivo si calcola.

Il quadro dopo il correttivo

NORMA

Il compenso è proporzionato al valore e alla complessità dell'opera e al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni. La parte fissa non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni il limite è dello 0,02% per il collegio di tre e dello 0,03% per quello di cinque. Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗).

INTERPRETAZIONE

Secondo quanto riportato, il MIT ha chiarito che dopo il correttivo il limite del D.L. 76/2020 riguarda la sola parte fissa, mentre il compenso complessivo incontra il solo limite del triplo (MIT — Parere n. 4079/2026 sui compensi del CCTFonte secondaria · testo ufficiale non ancora reperitoSecondo quanto riportato, il MIT chiarisce che dopo il correttivo il limite dell'art. 6, c. 7-bis, D.L. 76/2020 si applica alla sola parte fissa (Allegato V.2, art. 1, c. 4) e che il compenso complessivo incontra il solo limite del triplo della parte fissa (c. 5). Per i CCT di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente.Apri la fonte ufficiale ↗). Il testo ufficiale del parere non è ancora stato reperito: la sintesi si basa su una fonte secondaria.

Il tetto della parte fissa

NORMA

I limiti percentuali dell'art. 6, comma 7-bis, si applicano per scaglioni sul valore dell'appalto (Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare: a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni; b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni. Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗).

Scaglione di valoreCollegio di treCollegio di cinque
Fino a 50 milioni0,50%0,80%
Da 50 a 100 milioni0,25%0,40%
Da 100 a 1.000 milioni0,15%0,25%
Oltre 1.000 milioni0,02%0,03%
INTERPRETAZIONE

Il limite dell'ultimo scaglione deriva dall'Allegato V.2, che lo introduce «in ogni caso» per la parte eccedente 1.000 milioni. La lettura più coerente è che sostituisca, per quella parte di valore, l'aliquota dello scaglione precedente: è la scelta adottata dal simulatore di Prassi CCT, segnalata come interpretazione.

Il calcolo effettivo con le linee guida

NORMA

Fino al decreto che definirà i nuovi parametri, per i compensi restano applicabili le linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗).

NORMA

Secondo le linee guida la parte fissa si calcola con i parametri del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60%, e dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni; spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. La parte variabile spetta per ogni determinazione o parere, con parametri diversi secondo il carattere prevalentemente tecnico o giuridico della questione (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).

Ne deriva una verifica in due passaggi: prima si calcola la parte fissa con i parametri delle linee guida, poi si controlla che non superi il tetto per scaglioni. Il compenso complessivo, parte fissa più parte variabile, non può superare il triplo della parte fissa così determinata. Il simulatore dei compensi esegue entrambi i passaggi a partire dalle categorie d'opera e restituisce un prospetto in PDF da allegare al verbale.

Presidente, spese e ripartizione tra le parti

NORMA

Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%; le spese sono riconosciute in misura forfettaria; il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte, salvo il collegio facoltativo ante operam, interamente a carico della stazione appaltante (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).

Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal loro rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà; spetta anche il rimborso delle spese non remunerative; non si applica l'art. 3 della L. 136/2010 (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗).

Riduzioni

NORMA

Per ogni pronuncia adottata oltre i termini senza giustificato motivo la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗). Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% (Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗).

Pagamenti e acconto

NORMA

Il compenso è pagato entro novanta giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione con attività effettive. Se richiesto nel verbale di costituzione spetta un acconto del 20% della parte fissa, recuperato progressivamente, previa polizza fideiussoria. In caso di mancato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota e paga direttamente (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).

La Segreteria

NORMA

Il compenso della Segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente ed è a carico dei componenti (Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗). Il limite del 20% delle linee guida è superato.

Dimissioni e sostituzioni

NORMA

Il sostituto di un componente dimissionario ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà (Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗).

Il regime transitorio

NORMA

Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la nuova disciplina, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a servizi e forniture già costituiti (Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗). Per questi ultimi restano applicabili per intero le linee guida del 2022, nelle quali il limite riguardava il compenso complessivo.

Un esempio di calcolo dei tetti

Appalto di lavori di 100 milioni di euro, collegio di tre componenti, nessuna riduzione.

VoceCalcoloImporto
Tetto parte fissa, primo scaglione50.000.000 × 0,50%250.000 €
Tetto parte fissa, secondo scaglione50.000.000 × 0,25%125.000 €
Tetto della parte fissa del CollegioSomma375.000 €
Tetto del compenso complessivo375.000 × 31.125.000 €
Segreteria, al tetto e al 5%5% del compenso di ciascun componente56.250 €
INTERPRETAZIONE

Gli importi sono tetti teorici. Il compenso effettivo dipende dalla parte fissa calcolata con i parametri delle linee guida, dal numero e dal carattere delle pronunce, dalle eventuali riduzioni e dalla maggiorazione del Presidente. Il calcolo della Segreteria assume, per semplicità, che ciascun componente raggiunga il proprio tetto.

Conclusioni pratiche

Conviene fissare nel verbale di insediamento la parte fissa calcolata secondo le linee guida e la verifica del tetto per scaglioni, con il dettaglio del calcolo. È il dato da cui dipendono il tetto complessivo, l'acconto e la quota della Segreteria, e ridurlo a un prospetto condiviso dalle parti evita contestazioni alla chiusura.

Strumento collegatoSimulatore dei compensiCalcolo della parte fissa per categorie d'opera, tetti di legge e prospetto PDF per il verbaleApri il simulatore

Fonti citate

Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 5 — Decadenze, dimissioni e revocaSintesi redazionalec. 1 — Ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci incarichi in due anni. Il ritardo nell'adozione di tre determinazioni, o di una sola oltre sessanta giorni, comporta l'esclusione per tre anni dalla nomina in altri collegi. c. 2 — Solo il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni è fonte di responsabilità verso le parti. La stazione appaltante può decidere le questioni di propria competenza anche senza il parere del Collegio. c. 3 — Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Il sostituto, nominato secondo l'art. 1, ha diritto alla parte fissa non ancora maturata e alla parte variabile che maturerà. c. 4 — Dopo la costituzione del Collegio i componenti non possono essere revocati.Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗
Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare: a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni; b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni. Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗
Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗
Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗
MIT — Parere n. 4079/2026 sui compensi del CCTFonte secondaria · testo ufficiale non ancora reperitoSecondo quanto riportato, il MIT chiarisce che dopo il correttivo il limite dell'art. 6, c. 7-bis, D.L. 76/2020 si applica alla sola parte fissa (Allegato V.2, art. 1, c. 4) e che il compenso complessivo incontra il solo limite del triplo della parte fissa (c. 5). Per i CCT di servizi e forniture già operanti al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente.Apri la fonte ufficiale ↗

Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.