In sintesi
A chi serve
PresidentiSegreteriaRUPPremessa
Prima del correttivo il momento dello scioglimento si ricavava dalla «fine dell'esecuzione», con margini di incertezza. Oggi la regola è precisa, e consente di pianificare la chiusura con anticipo.
La regola
Il Collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il Collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia (Art. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti. c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗).
La regola delle riserve sul collaudo assicura che il Collegio non cessi proprio quando sorgono le contestazioni finali. Ne deriva che, se sono state formulate riserve, la data di scioglimento non è prevedibile in anticipo: dipende dalla pronuncia, e quindi dai quesiti proposti.
Lo scioglimento anticipato
Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, il Collegio può essere sciolto in qualsiasi momento per accordo tra le parti (Art. 219 D.Lgs. 36/2023 — Scioglimento del collegio consultivo tecnicoSintesi redazionale · comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 209/2024c. 1 — Il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui la costituzione non è obbligatoria, può essere sciolto prima, in qualsiasi momento, per accordo tra le parti. c. 1-bis — Il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se sul collaudo sussistono riserve o altre richieste, il collegio si scioglie con l'adozione della relativa pronuncia.Apri la fonte ufficiale ↗).
Cosa chiudere prima
La comunicazione all'Osservatorio
Il Presidente trasmette all'Osservatorio l'atto di scioglimento (Allegato V.2, art. 6 — OsservatorioSintesi redazionalec. 1 — I Presidenti dei collegi trasmettono all'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento e le principali pronunce. c. 2 — L'Osservatorio si avvale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23 del Codice). c. 3 — L'accesso agli atti avviene nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice), salve le limitazioni per i lodi contrattuali. c. 4 — L'Osservatorio tiene l'elenco dei soggetti, anche appartenenti o già appartenuti a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per presiedere il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗), sulla piattaforma informatica e, nella fase di avvio, anche via PEC (CSLP — Costituzione piattaforma informatica dati CCTComunicazione dell'Osservatorio a tutti i CCT · gennaio 2026Avvia la piattaforma informatica dell'Osservatorio come banca dati sull'attività dei collegi. I CCT compilano l'applicativo con atto di costituzione, variazioni di composizione, scioglimento e determinazioni con valore di lodo. In fase di avvio la PEC osservatoriocct@pec.mit.gov.it resta attiva in parallelo. Supporto amministrativo: dl-supporto.cct@mit.gov.it; supporto tecnico: dl-tecnico.cct@mit.gov.it.Apri la fonte ufficiale ↗).
I compensi alla chiusura
Il compenso è pagato entro novanta giorni dalla pronuncia (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗); il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗). Se è stato corrisposto un acconto, va verificato il suo recupero (Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗).
L'archivio finale
Prassi CCT suggerisce di redigere un atto di scioglimento che contenga: la data e l'evento da cui deriva lo scioglimento, l'elenco dei quesiti e delle pronunce adottate, l'indicazione delle trasmissioni all'Osservatorio e la consegna alle parti di una copia completa dell'archivio con indice. Il criterio di conservazione dei documenti va concordato con la stazione appaltante, che li conserva insieme al fascicolo del contratto.
Conclusioni pratiche
Lo scioglimento non è un evento ma un percorso che inizia con la programmazione del collaudo. La Segreteria può avviare le verifiche di chiusura appena è fissata la data delle operazioni di collaudo, in modo che alla sottoscrizione resti solo da adottare e trasmettere l'atto di scioglimento.
Fonti citate
Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.