In sintesi
A chi serve
PresidentiComponentiRUPPremessa
L'autorevolezza delle pronunce del Collegio dipende dall'imparzialità di chi le adotta. La disciplina accetta che i componenti di parte abbiano un legame con chi li nomina, ma esclude chi ha lavorato sull'opera o ha un interesse nel procedimento. È una distinzione sottile, che va gestita con metodo.
Il quadro di riferimento
Si ha conflitto di interessi quando chi interviene nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità (Art. 16 D.Lgs. 36/2023 — Conflitto di interessiSintesi redazionaleSi ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Chi si trova in tale situazione lo comunica e si astiene. Le disposizioni attuative e le stazioni appaltanti richiamano l'articolo anche per la scelta dei componenti del CCT.Apri la fonte ufficiale ↗). Requisiti e incompatibilità dei componenti sono precisati dalle linee guida ministeriali (Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗).
Le linee guida sono state adottate sotto la disciplina del D.L. 76/2020 e richiamano l'art. 42 del Codice previgente. Il riferimento attuale per il conflitto di interessi è l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023; il contenuto delle cause di incompatibilità resta un parametro utile in attesa delle nuove linee guida.
Le cause di incompatibilità dei componenti
| Causa | Riferimento |
|---|---|
| Attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico | Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Interesse nel procedimento | Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Conflitto di interessi | Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗ · Art. 16 D.Lgs. 36/2023 — Conflitto di interessiSintesi redazionaleSi ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura o nell'esecuzione, e può influenzarne il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Chi si trova in tale situazione lo comunica e si astiene. Le disposizioni attuative e le stazioni appaltanti richiamano l'articolo anche per la scelta dei componenti del CCT.Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Mancanza dei requisiti di onorabilità | Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗ |
| Incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori | Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗ |
Il Presidente: regole più strette
Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una delle parti su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione previste per gli arbitri (Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗).
Componenti legati alle parti
Ciascuna parte può nominare i propri componenti anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗). Il compenso è dovuto a tutti i componenti indipendentemente dal loro rapporto con le parti (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗).
Il legame con la parte non è di per sé causa di incompatibilità. Lo diventa se il componente ha svolto attività sui lavori oggetto del contratto o ha un interesse nel procedimento. Un dipendente della stazione appaltante che ha diretto i lavori, ad esempio, rientra nella causa della lettera a).
I dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Linee guida D.M. 12/2022, punto 2.5 — IncompatibilitàMIT · disciplina adottata sotto il D.L. 76/2020: verificarne il coordinamento con l'Allegato V.22.5.1 — Non possono essere nominati componenti: a) chi ha svolto attività di controllo, progettazione, direzione dei lavori o attività analoghe sui lavori, per la parte pubblica o per l'operatore economico; b) chi ha interesse nel procedimento; c) chi si trova in conflitto di interessi (il testo richiama l'art. 42 del previgente Codice); d) chi non possiede i requisiti di onorabilità; e) i casi dell'art. 6, comma 8, D.L. 76/2020. 2.5.2 — Per il Presidente sono esclusi anche chi ha collaborato con una parte su questioni giuridiche, amministrative o economiche relative ai lavori e chi ricade nelle cause di ricusazione dell'art. 815 c.p.c. 2.5.3 — I dipendenti pubblici necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 2.5.4 — È incompatibile chi svolge o ha svolto l'incarico di CTU in giudizi sull'esecuzione degli stessi lavori.Apri la fonte ufficiale ↗).
Moralità e onorabilità: la segnalazione di ANAC
Oggi gli effetti ostativi di una condanna operano, di regola, solo dopo il giudicato, e il divieto di revoca impedisce di rimuovere un componente dopo la costituzione. ANAC ha proposto di escludere il conferimento o il mantenimento dell'incarico per chi ha condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione (ANAC — Atto di segnalazione 9 settembre 2026, n. 4Proposte al Governo e al ParlamentoRiguarda i requisiti di moralità e onorabilità dei componenti del CCT. ANAC propone di escludere il conferimento o il mantenimento dell'incarico per chi ha condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione; di estendere ai componenti l'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; di chiarire che il divieto di revoca dopo la costituzione (Allegato V.2, art. 5, c. 4) non opera quando mancano i requisiti di moralità.Apri la fonte ufficiale ↗). Fino a un intervento normativo, la proposta non modifica le regole vigenti.
Come documentare
Prassi CCT suggerisce una dichiarazione unica per ciascun componente, resa prima dell'accettazione, conservata nella cartella di costituzione e richiamata nel verbale di insediamento. La dichiarazione va aggiornata se sopravvengono fatti nuovi, ad esempio un nuovo incarico per una delle parti.
Conclusioni pratiche
La verifica dell'indipendenza non si esaurisce al momento della nomina. Un Collegio ordinato tiene le dichiarazioni nel fascicolo, ne chiede l'aggiornamento periodico e annota ogni fatto rilevante: è la documentazione che, in caso di contestazione, dimostra la correttezza dell'operato.
Fonti citate
Le sintesi nei riquadri sono redazionali: fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.