Il collegio consultivo tecnico dopo il Correttivo: sistema delle fonti, mappa delle modifiche e qualificazione dell'istituto
Il d.lgs. n. 209/2024 ha modificato gli artt. 215, 216, 217 e 219 del Codice dei contratti pubblici, ha introdotto il regime transitorio dell'art. 225-bis e ha sostituito integralmente l'Allegato V.2. Un'analisi del sistema delle fonti oggi applicabile, delle disposizioni effettivamente modificate e dei profili di qualificazione dell'istituto alla luce degli orientamenti più recenti.
Una disciplina distribuita su più fonti
La disciplina del collegio consultivo tecnico (CCT) non si esaurisce negli artt. 215-219 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Essa risulta dalla combinazione di disposizioni del Codice, di un allegato che contiene la parte più consistente delle regole procedimentali, di norme di raccordo inserite nella disciplina dell'esecuzione e di rinvii a fonti esterne al Codice.1
Occorre chiarirlo sin dall'inizio, perché la maggior parte dei problemi applicativi deriva dal coordinamento tra queste fonti, non dall'interpretazione della singola disposizione. Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo) ha inciso su alcune di esse e non su altre, con effetti che emergono solo se si confrontano i testi.2
Il sistema delle fonti vigente
Il quadro attuale può essere sintetizzato come segue.
| Fonte | Oggetto | Osservazioni |
|---|---|---|
| Art. 215 | Funzione del CCT; obbligo di costituzione; pareri e determinazioni; effetti dell'inosservanza e dell'osservanza | Modificato dagli artt. 62 e 72, lett. ll), del d.lgs. 209/20241, 16 |
| Art. 216 | Pareri e determinazioni obbligatorie: riserve, varianti, dispute, risoluzione, sospensione | Commi 1 e 2 e rubrica modificati dall'art. 63; commi 3 e 4 non incisi2 |
| Art. 217 | Determinazioni facoltative e lodo contrattuale | Commi 1 e 2 e rubrica sostituiti dall'art. 642 |
| Art. 218 | CCT facoltativo nella fase antecedente all'esecuzione | Non risulta modificato dal d.lgs. 209/20241, 16 |
| Art. 219 | Scioglimento | Aggiunto il comma 1-bis dall'art. 652 |
| Allegato V.2 | Formazione, nomina, requisiti, costituzione, procedimento, decadenze, Osservatorio, segreteria, compensi | Sostituito integralmente dall'art. 942 |
| Art. 121, commi 3, 6 e 8 | Parere del CCT, ove costituito, su sospensione e proroga dei lavori | Raccordo con l'art. 216, comma 43 |
| Art. 141, comma 3, lett. i-bis) | Applicazione degli artt. 215-219 ai contratti dei settori speciali | 4 |
| Art. 47, comma 2 | L'Osservatorio del CCT tra gli organi del Consiglio superiore dei lavori pubblici | 5 |
| Allegato II.6-bis, art. 4, comma 2 | Obbligo delle parti dell'accordo di collaborazione di osservare pareri e determinazioni del CCT | 1 |
| Artt. 224, comma 1, e 225-bis, comma 5 | Regime transitorio | Il secondo introdotto dall'art. 70 del d.lgs. 209/20241, 2 |
| D.L. 76/2020, art. 6, comma 7-bis | Limiti dei compensi, richiamati dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 | Rinvio a fonte esterna al Codice6 |
| D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, Allegato A | Linee guida; vigenti solo per la determinazione dei compensi | Art. 1, comma 6, All. V.27 |
| D.M. MIT n. 177/2026 | Istituzione della Commissione per lo schema delle nuove Linee guida sui compensi | Non introduce parametri applicabili8 |
Quanto alle Linee guida del 2022, la loro sopravvivenza è circoscritta. L'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2 prevede che, nelle more dell'adozione del nuovo decreto, continuino ad applicarsi «per la parte relativa alla determinazione dei compensi» le Linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12.1, 7 Tutte le altre parti di quel documento, adottato in attuazione dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020 e del d.lgs. n. 50/2016, non costituiscono più fonte vigente, e possono essere utilizzate solo come indicazione di prassi.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024
Il Correttivo ha operato con interventi puntuali sul Codice e con la sostituzione dell'Allegato. La mappa delle disposizioni modificate, ricostruita sui testi pubblicati, è la seguente.
| Disposizione del d.lgs. 209/2024 | Oggetto | Contenuto della modifica |
|---|---|---|
| Art. 62 | Art. 215 | Comma 1, primo periodo: aggiunta delle parole «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione». Comma 1, secondo periodo: obbligo di costituzione per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, anche in concessione o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie europee. Comma 2, primo periodo: «esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale»2 |
| Art. 63 | Art. 216 | Comma 1 sostituito (riserve, varianti, ogni altra disputa; parere obbligatorio o, su concorde richiesta, determinazione; preclusione dell'accordo bonario in caso di lodo). Al comma 2 premesso il periodo sul parere obbligatorio in caso di risoluzione. Rubrica: «Pareri e determinazioni obbligatorie»2 |
| Art. 64 | Art. 217 | Comma 1 sostituito (determinazioni non obbligatorie e lodo contrattuale; esclusione per risoluzione, sospensione coattiva e prosecuzione). Comma 2 sostituito. Rubrica: «Determinazioni facoltative»2 |
| Art. 65 | Art. 219 | Aggiunto il comma 1-bis sulla data in cui il contratto si considera eseguito2 |
| Art. 70 | Art. 225-bis | Inserimento della disposizione; il comma 5 detta il regime transitorio per i collegi già costituiti2 |
| Art. 94 | Allegato V.2 | Sostituzione integrale2 |
| Art. 72, lett. ll) | Art. 215 | Soppressione dell'ultimo periodo del comma 116 |
| Art. 72 (nuovo art. 226-bis, comma 2, lett. nn) | Allegato V.2 | L'Allegato può essere abrogato e sostituito con regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici16 |
Tre constatazioni, di natura testuale, meritano di essere messe in evidenza.
In primo luogo, l'art. 63 non incide sui commi 3 e 4 dell'art. 216. Il comma 4 disciplina la sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico e rinvia all'art. 217 per l'efficacia di lodo contrattuale della pronuncia; il nuovo comma 1 dell'art. 217 esclude invece la possibilità del lodo in alcune ipotesi che riguardano la sospensione e la prosecuzione dei lavori. La mancata revisione del comma 4 genera un difetto di coordinamento, aggravato dal fatto che il Correttivo ha soppresso anche il periodo dell'art. 217, comma 1, che nel testo previgente ammetteva la sostituzione del parere con una determinazione avente natura di lodo per la sospensione imposta da gravi ragioni tecniche; il difetto è esaminato in un contributo specifico.
In secondo luogo, la formulazione originaria dell'art. 216 è stata sostanzialmente riscritta. Nella versione anteriore al Correttivo il parere obbligatorio era previsto per i casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori sopra soglia e per i contratti di servizi e forniture dell'art. 121, comma 11, secondo periodo. Il testo vigente lo estende a riserve, varianti e ogni altra disputa tecnica o controversia, e lo richiede anche per la risoluzione.9
In terzo luogo, il Correttivo ha mutato il rango della fonte che disciplina il procedimento. L'art. 72 del d.lgs. n. 209/2024 ha inserito nel Codice l'art. 226-bis, il cui comma 2, lett. nn), consente di abrogare e sostituire l'Allegato V.2 con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.16 Le regole su composizione, nomina, requisiti, termini e procedimento sono dunque modificabili con fonte secondaria, senza un nuovo intervento legislativo. La stessa norma ha un riflesso sistematico: le disposizioni dell'Allegato sono, per questo profilo, nella disponibilità del Ministero, e ogni valutazione sulla loro stabilità deve tenerne conto. Il medesimo art. 72, alla lett. ll), sopprime l'ultimo periodo dell'art. 215, comma 1, che nel testo previgente prevedeva, «in sede di prima applicazione del codice», l'abrogazione dell'Allegato V.2 alla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale destinato a sostituirlo integralmente: la clausola transitoria una tantum è stata sostituita dal meccanismo generale dell'art. 226-bis.17
La sequenza normativa: dall'istituto sperimentale alla messa a regime
L'ANAC ricostruisce la genesi dell'istituto nei seguenti termini: introdotto dall'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, il CCT fu cancellato dal decreto correttivo del 2017 e reintrodotto a titolo temporaneo dall'art. 1, commi 11-14, del d.l. n. 32/2019.10 Questi commi sono stati abrogati dall'art. 6, comma 9, del d.l. n. 76/2020.6
L'art. 6 del d.l. n. 76/2020 aveva reso obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, la costituzione del CCT per i lavori di importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016. Nel testo erano già presenti molti elementi poi trasfusi nell'Allegato V.2: la composizione da tre o cinque membri, la scelta del presidente da parte dei componenti di parte, la designazione sostitutiva da parte del Ministero o degli enti territoriali, il termine di quindici giorni per le determinazioni, il divieto di consulenza tecnica d'ufficio, i limiti di incarichi.6 Le determinazioni avevano natura di lodo contrattuale salvo diversa e motivata volontà scritta delle parti.
Le modifiche del 2021 (d.l. n. 77/2021, art. 51) hanno introdotto le Linee guida e l'Osservatorio; l'art. 6-quater del d.l. n. 152/2021 ha introdotto il comma 7-bis sui compensi.7 Il D.M. n. 12/2022 ha adottato le Linee guida; per gli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC l'art. 6 è rimasto applicabile, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 13/2023, come modificato dal d.l. n. 215/2023, fino al 30 giugno 2024, salvo termine più lungo.6 Le eventuali proroghe successive non risultano dalle fonti esaminate.
Il d.lgs. n. 36/2023 ha poi messo a regime l'istituto. La versione originaria dell'art. 215 imponeva il CCT sia per i lavori sopra soglia europea sia per servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro; il Correttivo ha eliminato quest'ultima previsione.9, 10
La qualificazione dell'istituto
La funzione
Il Codice non definisce la natura del CCT. L'art. 215, comma 1, ne indica la funzione: prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti. Il collegio deve essere formato secondo le modalità dell'Allegato V.2, «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione».1
L'inciso sull'indipendenza, aggiunto dall'art. 62 del Correttivo, ha una portata più ampia di una formula di stile. Esso orienta l'interpretazione delle regole sulla scelta dei componenti, sulle incompatibilità e sulla designazione sostitutiva del presidente. Ne è conferma la collocazione sistematica: il richiamo è introdotto nella norma che definisce la funzione dell'organo, e non in quella sulle sue modalità di costituzione.
Il lodo contrattuale
Il collegio «esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile».1 Il lodo contrattuale è la determinazione con cui gli arbitri definiscono la controversia in deroga all'art. 824-bis c.p.c.; è annullabile solo per i vizi tassativamente indicati dall'art. 808-ter, secondo comma, e ad esso non si applica l'art. 825 c.p.c.11
Ne deriva una conseguenza sistematica. Quando la pronuncia ha valore di lodo contrattuale, essa non è un atto dell'amministrazione e non è una pronuncia giurisdizionale: è una determinazione negoziale, riconducibile alla volontà delle parti. Questa qualificazione è alla base degli orientamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione, di cui si dirà al paragrafo successivo.
Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza amministrativa più recente distingue il CCT obbligatorio dal CCT facoltativo costituito in esecuzione.
Nel primo caso, secondo la massima di T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1638, richiamata da T.A.R. Calabria, sez. I, 11 novembre 2024, n. 1582, la costituzione obbligatoria esprime un potere autoritativo vincolato, volto a soddisfare l'interesse pubblico alla rapida risoluzione delle controversie in fase esecutiva; il rifiuto di costituire il collegio ricade pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.12
Nel secondo caso, T.A.R. Veneto, sez. I, 5 novembre 2025, n. 1999, e Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2026, n. 4595, secondo le sintesi disponibili, qualificano l'accordo istitutivo come negozio paritetico di diritto privato, ricondotto all'autonomia contrattuale e non all'art. 11 della l. n. 241/1990, e inquadrano il rapporto con i componenti nello schema del mandato; di conseguenza sia l'accordo sia le determinazioni con efficacia di lodo irrituale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.13 La sentenza distingue inoltre il CCT dell'esecuzione dal CCT ante operam dell'art. 218, che opera nella fase pubblicistica della gara.
Il collegio oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato era stato costituito prima della modifica dell'art. 215 introdotta dal Correttivo; ne discende l'esigenza di verificare, per i collegi successivi, se l'impianto argomentativo resti integralmente applicabile.13
Una natura composita
La combinazione di questi elementi suggerisce una qualificazione composita. L'istituto ha fonte legale e, nel suo modello obbligatorio, una costituzione imposta dalla legge alla parte pubblica. Opera però in un rapporto contrattuale e produce effetti che il Codice riconduce alla volontà delle parti. Il lodo contrattuale ne costituisce il punto di giunzione: strumento di autonomia privata attivato, in alcuni casi, da una presunzione legale.1, 14
Questa conclusione non è priva di conseguenze. Essa impone di tenere distinti tre piani: l'obbligo di costituire il collegio (rapporto tra amministrazione e ordinamento), la formazione del collegio (rapporto tra le parti e i componenti) e l'efficacia delle pronunce (rapporto tra le parti del contratto). Ciascun piano ha regole e rimedi propri.
Gli effetti delle pronunce: l'art. 215, comma 3
L'art. 215, comma 3, contiene due proposizioni distinte. La prima dispone che l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. La seconda dispone che l'osservanza delle determinazioni è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.1
La lettera della norma è asimmetrica. L'inosservanza rileva sia per i pareri sia per le determinazioni. L'effetto esimente dell'osservanza è invece riferito alle sole determinazioni. Ne discende che l'osservanza di un parere, pur obbligatoriamente acquisito, non è assistita dalla stessa esclusione di responsabilità, mentre l'inosservanza espone comunque alla valutazione prevista dalla prima proposizione. L'interpretazione estensiva dell'effetto esimente al parere richiederebbe un'argomentazione specifica, che il testo non offre.
L'art. 217, comma 2, conferma la portata generale dell'art. 215, comma 3: se le parti escludono il lodo, la determinazione, anche facoltativa, produce comunque gli effetti del comma 3.15
I tre modelli di collegio
Il sistema vigente distingue tre modelli, che si differenziano per presupposto, iniziativa e regole di formazione.
| Modello | Presupposto | Formazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Obbligatorio | Lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, anche in concessione o PPP, di importo pari o superiore alle soglie europee | Tre o cinque componenti; nomina delle parti; presidente scelto dai componenti di parte; designazione sostitutiva | Art. 215, comma 1; All. V.2, artt. 1 e 31 |
| Facoltativo in esecuzione | Lavori sotto soglia; altri contratti; scelta delle parti | Due componenti nominati dalla stazione appaltante; il terzo nominato dai soggetti dell'art. 1, comma 2; compiti precisati dalle parti | All. V.2, art. 3, commi 4 e 51 |
| Facoltativo ante operam | Fase antecedente all'esecuzione, su iniziativa della stazione appaltante tramite RUP | Tre componenti; due nominati dalla stazione appaltante, il terzo da MIT o enti territoriali | Art. 218; All. V.2, art. 71 |
Conclusioni
Il Correttivo ha rafforzato l'impianto del CCT sotto il profilo della delimitazione dell'obbligo e della chiarezza delle pronunce, ma ha lasciato aperti difetti di coordinamento che investono, in particolare, il rapporto tra l'art. 216, comma 4, e l'art. 217, comma 1, e la sopravvivenza di parti delle Linee guida del 2022.
Sul piano metodologico, l'applicazione corretta della disciplina richiede di verificare, per ciascun collegio, quattro elementi: la data di indizione della procedura e di costituzione del collegio, il modello di CCT applicabile, il contenuto del verbale di insediamento e la natura delle pronunce richieste. Da questi elementi dipendono il regime transitorio, il giudice competente e la qualificazione degli effetti.
I successivi contributi approfondiscono, nell'ordine, l'ambito di applicazione e il regime transitorio, la formazione del collegio, i requisiti dei componenti, il sistema delle pronunce e il riparto di giurisdizione. La disciplina dei compensi è oggetto di un autonomo approfondimento sul portale.
Note e riferimenti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 215-219 e Allegato V.2, testo vigente (Normattiva) primaria
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, artt. 62, 63, 64, 65, 70 e 94 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 121, commi 3, 6 e 8 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 141, comma 3, lett. i-bis) (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 47, comma 2 (Normattiva) primaria
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 6, testo consultato su Normattiva primaria
- D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, e Allegato A (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022; copia dell'atto completo) primaria
- D.M. MIT n. 177 del 7 agosto 2026, scheda pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente il 28 settembre 2026 ufficiale
- ANAC, parere FUNZ CONS 15/2025 (adunanza del 30 aprile 2025), che riporta il testo previgente degli artt. 215 e 216 ufficiale
- ANAC, parere FUNZ CONS 29/2023 (adunanza del 20 giugno 2023) ufficiale
- Codice di procedura civile, artt. 808-ter, 824-bis e 825 (Normattiva) primaria
- T.A.R. Calabria, sez. I, 11 novembre 2024, n. 1582, e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1638 (massima tratta da giustizia-amministrativa.it, riportata da fonte secondaria) secondaria
- Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2026, n. 4595, e T.A.R. Veneto, sez. I, 5 novembre 2025, n. 1999 (commento di LavoriPubblici.it; testo integrale non letto) secondaria
- Valutazione dell'autore valutazione
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 217, commi 1-3 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 209/2024, art. 72, lett. ll), e art. 226-bis, comma 2, lett. nn), inserito dallo stesso articolo (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 215, nel testo vigente al 30 dicembre 2024 (Normattiva, versione storica) primaria
Nota metodologica. Le norme sono citate nel testo vigente letto su Normattiva il 15 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento dell'atto: 11 agosto 2026). Ogni nota indica la natura della fonte: «primaria» o «ufficiale» per il testo ufficiale letto; «secondaria» per commenti, massime e notizie di cui non è stato letto il testo integrale. Le Linee guida del 2022 sono richiamate come indicazione di prassi, salvo che per la parte relativa ai compensi, che l'Allegato V.2 mantiene in vigore. Il contributo ha finalità di analisi e non costituisce consulenza sul caso concreto.
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