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Calcola la parte fissa secondo le linee guida, a partire dalle categorie d'opera del D.M. 17 giugno 2016, la confronta con il tetto di legge e restituisce un prospetto in PDF da allegare al verbale. I dati restano nel tuo browser.
Per un appalto singolo o per un singolo contratto applicativo di un accordo quadro si compila un solo blocco di categorie. Allegato V.2, art. 7 — Costituzione facoltativa del CollegioSintesi redazionalec. 1 — Il collegio facoltativo dell'art. 218 è formato da tre componenti: due nominati dalla stazione appaltante e uno dal MIT (opere di interesse nazionale) o da Regione, Provincia autonoma o Città metropolitana. c. 2 — Nei contratti misti il collegio è obbligatorio se la parte di lavori è pari o superiore alla soglia europea; per gli accordi quadro rileva l'importo dei singoli contratti attuativi. c. 3 — Negli appalti suddivisi in lotti il collegio è obbligatorio per i soli lotti di importo pari o superiore alla soglia europea. c. 4 — Se il collegio facoltativo opera prima dell'affidamento, i compensi sono ridotti del 20% rispetto all'art. 1.Apri la fonte ufficiale ↗
Scegli almeno una categoria d’opera e inserisci l’importo per calcolare la parte fissa.
| Voce | Base | Importo |
|---|---|---|
| Valore complessivo delle categorie (ΣV) | D.M. 17/6/2016 | 0,00 € |
| Compenso di riferimento per il collaudo (ΣCP) | CP = V × G × Q × P | 0,00 € |
| Coefficiente dopo la riduzione | LG 7.2.1 a): −60% | 40,00% |
| Parte fissa calcolata, per componente | LG 7.2.1 a) | 0,00 € |
| Parte fissa calcolata, Presidente | LG 7.5.1: +10% | 0,00 € |
| Parte fissa calcolata, Collegio di 3 | 2 componenti + Presidente | 0,00 € |
| Tetto della parte fissa del Collegio | D.L. 76/2020, art. 6, c. 7-bis · All. V.2, art. 1, c. 4 | 0,00 € |
| Parte fissa riconoscibile, Collegio | Entro il tetto | 0,00 € |
| di cui per componente / Presidente | 0,00 € / 0,00 € | |
| Tetto del compenso complessivo, Collegio | All. V.2, art. 1, c. 5: triplo della parte fissa | 0,00 € |
| Spese forfettarie sulla parte fissa | D.M. 17/6/2016, art. 5: 25,00% | 0,00 € |
| Segreteria, sulla parte fissa | All. V.2, art. 8: 5% | 0,00 € |
| Segreteria, al tetto complessivo | All. V.2, art. 8: 5% | 0,00 € |
Per ogni categoria CP = V × G × Q × P, con P = 0,03 + 10 / V0,4; il compenso è la somma sulle categorie (D.M. 17 giugno 2016, artt. 3 e 4). G è precompilato dalla Tavola Z-1, verificata sul testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; Q = 0,08 è il parametro della prestazione QdI.01, collaudo tecnico-amministrativo, della Tavola Z-2, che prevede un aumento del 20% per il collaudo in corso d'opera. Le linee guida assumono come riferimento questo compenso, con riduzione del 60%, e dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni: Linee guida D.M. 12/2022, punto 7 — CompensiMIT · parametri applicabili in via transitoria (Allegato V.2, art. 1, c. 6)7.2.1 a) — Parte fissa: proporzionata al valore dell'opera, calcolata con gli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per il collaudo tecnico-amministrativo, ridotti del 60% (dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni); spetta dopo almeno quattro riunioni con attività effettive. 7.2.1 b) — Parte variabile: per ogni determinazione o parere, secondo qualità e carattere; se tecnico, importo orario massimo del D.M. 17 giugno 2016 maggiorato del 25%; se giuridico, parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. 7.2.4 — Per ogni pronuncia oltre i termini, senza giustificato motivo, la parte variabile è ridotta da un decimo a un terzo (riduzione dimezzata con più quesiti contestuali). 7.4.1 — Spese forfettarie secondo l'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016. 7.5.1 — Il Presidente percepisce il compenso degli altri componenti maggiorato del 10%. 7.7.1 — Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte; nel collegio facoltativo ante operam è interamente a carico della stazione appaltante. 7.7.2 — Pagamento entro 90 giorni dalla pronuncia; la quota fissa alla quarta riunione. 7.7.3 — Acconto del 20% della parte fissa, se richiesto nel verbale di costituzione, previa polizza fideiussoria.Apri la fonte ufficiale ↗.
La parte fissa non supera i limiti per scaglioni del Art. 6, comma 7-bis, D.L. 76/2020 — Limiti dei compensiSintesi redazionale · comma introdotto dal D.L. 152/2021I compensi dei componenti del collegio non possono complessivamente superare: a) collegio di tre componenti: 0,5% del valore dell'appalto fino a 50 milioni di euro; 0,25% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,15% per la parte eccedente 100 milioni; b) collegio di cinque componenti: 0,8% fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 e fino a 100 milioni; 0,25% per la parte eccedente 100 milioni. Dopo il correttivo, l'Allegato V.2 (art. 1, c. 4) applica questi limiti alla sola parte fissa del compenso.Apri la fonte ufficiale ↗; il compenso complessivo non supera il triplo della parte fissa (Allegato V.2, art. 1 — Formazione del Collegio e compensiSintesi redazionale · modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025c. 1 — Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee il Collegio è formato da tre componenti, o da cinque in caso di opera complessa ed eterogeneità delle professionalità richieste, a scelta della stazione appaltante o del concessionario. I componenti hanno comprovata esperienza nel settore dei contratti e degli investimenti pubblici, anche in relazione all'oggetto del contratto. c. 2 — Le parti nominano i componenti di comune accordo, oppure ciascuna ne nomina uno o due, anche tra il proprio personale o tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o collaborazione. Il Presidente è scelto dai componenti di parte; in mancanza di accordo è designato entro cinque giorni dal MIT (opere di interesse nazionale), dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalla Città metropolitana. Se il MIT finanzia l'opera o è concedente, nomina un componente. c. 3 — Ai componenti si applica l'art. 813, secondo comma, c.p.c. c. 4 — La parte fissa del compenso non può superare i limiti dell'art. 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020; per la parte di valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni di euro il limite è pari allo 0,02% (collegio di tre) o allo 0,03% (collegio di cinque). c. 5 — Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. Spetta il rimborso delle spese non remunerative. Il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto con le parti, senza vincolo di solidarietà. Non si applica l'art. 3 della L. 136/2010. c. 6 — Un decreto MIT, su parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definirà i parametri dei compensi (anche della segreteria). Fino ad allora restano applicabili, per i compensi, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022).Apri la fonte ufficiale ↗). Segreteria: Allegato V.2, art. 8 — Segreteria tecnico-amministrativaSintesi redazionalec. 1 — Per lavori di particolare complessità il Collegio può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, con compiti di istruttoria e supporto amministrativo. c. 2 — Il compenso della segreteria è compreso tra il 3% e il 10% di quello di ciascun componente; è a carico dei componenti ed è liquidato dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il Collegio.Apri la fonte ufficiale ↗.
P è calcolato sull'importo di ciascuna categoria. La riduzione dell'80% oltre 100 milioni è ripartita in proporzione all'importo eccedente. La parte fissa è riferita a ciascun componente, con +10% per il Presidente; se la parte fissa del Collegio supera il tetto, è ridotta in proporzione. Nell'accordo quadro ogni contratto applicativo è trattato come un rapporto autonomo, con propri tetti, come l'Allegato V.2 fa per l'obbligo di costituzione.
Per i collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024 resta la disciplina previgente (Art. 225-bis, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — Disciplina transitoria del CCTSintesi redazionale · come letta dal MIT (parere n. 4079/2026) e da ANAC (parere n. 15/2025)Ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024 si applica la disciplina introdotta dal correttivo, salva diversa volontà delle parti, con eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti, per i quali resta ferma la disciplina previgente (incluse, per intero, le Linee guida del D.M. 17 gennaio 2022, n. 12).Apri la fonte ufficiale ↗). G e Q restano modificabili: il prospetto è un supporto al calcolo e non sostituisce la verifica delle parti.
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Calcola la parte fissa secondo le linee guida, a partire dalle categorie d'opera del D.M. 17 giugno 2016, la confronta con il tetto di legge e restituisce un prospetto in PDF da allegare al verbale. I dati restano nel tuo browser.
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| Contratto | Valore | Collegio | Parte fissa | Tetto complessivo |
|---|---|---|---|---|
| {{x.nome}} | {{x.valore}} | {{x.obbl}} | {{x.fissa}} | {{x.tot}} |
| Voce | Base | Importo |
|---|---|---|
| {{x.voce}} | {{x.base}} | {{x.imp}} |
Per ogni categoria CP = V × G × Q × P, con P = 0,03 + 10 / V0,4; il compenso è la somma sulle categorie (D.M. 17 giugno 2016, artt. 3 e 4). G è precompilato dalla Tavola Z-1, verificata sul testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; Q = 0,08 è il parametro della prestazione QdI.01, collaudo tecnico-amministrativo, della Tavola Z-2, che prevede un aumento del 20% per il collaudo in corso d'opera. Le linee guida assumono come riferimento questo compenso, con riduzione del 60%, e dell'80% per la parte di lavori oltre 100 milioni: {{r.lg7.t}}{{r.lg7.s}}{{r.lg7.x}}Apri la fonte ufficiale ↗.
La parte fissa non supera i limiti per scaglioni del {{r.dl76.t}}{{r.dl76.s}}{{r.dl76.x}}Apri la fonte ufficiale ↗; il compenso complessivo non supera il triplo della parte fissa ({{r.v1.t}}{{r.v1.s}}{{r.v1.x}}Apri la fonte ufficiale ↗). Segreteria: {{r.v8.t}}{{r.v8.s}}{{r.v8.x}}Apri la fonte ufficiale ↗.
P è calcolato sull'importo di ciascuna categoria. La riduzione dell'80% oltre 100 milioni è ripartita in proporzione all'importo eccedente. La parte fissa è riferita a ciascun componente, con +10% per il Presidente; se la parte fissa del Collegio supera il tetto, è ridotta in proporzione. Nell'accordo quadro ogni contratto applicativo è trattato come un rapporto autonomo, con propri tetti, come l'Allegato V.2 fa per l'obbligo di costituzione.
Per i collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024 resta la disciplina previgente ({{r.tr.t}}{{r.tr.s}}{{r.tr.x}}Apri la fonte ufficiale ↗). G e Q restano modificabili: il prospetto è un supporto al calcolo e non sostituisce la verifica delle parti.