Contributo 02 di 12·Approfondimento normativo·15 ottobre 2026

Ambito di applicazione e obbligatorietà del CCT: soglie, concessioni, contratti misti e regime transitorio

Dopo il Correttivo il collegio consultivo tecnico è obbligatorio soltanto per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, anche in concessione e partenariato pubblico-privato. L'articolo esamina il criterio di obbligatorietà, il valore di riferimento, le regole per contratti misti, accordi quadro e lotti, il collegio facoltativo e il diritto transitorio, alla luce del parere ANAC FUNZ CONS 15/2025.

Il criterio di obbligatorietà dopo il Correttivo

L'art. 215, comma 1, secondo periodo, nella formulazione introdotta dall'art. 62 del d.lgs. n. 209/2024, dispone che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.1, 2

Il criterio è duplice: oggettivo (lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche) e quantitativo (importo pari o superiore alle soglie europee). Entrambi devono ricorrere. La norma non distingue in base al regime del rapporto: l'obbligo vale per l'appalto, per la concessione e per il partenariato pubblico-privato.

La Relazione illustrativa del Correttivo, riportata nel parere ANAC FUNZ CONS 15/2025, chiarisce la finalità della modifica: rendere il CCT obbligatorio per i contratti di lavori, anche in concessione e PPP, sopra la soglia europea, con esclusione dall'ambito dell'obbligo dei contratti di forniture e servizi, per i quali l'attivazione è rimessa alla volontà delle parti.3 Nella versione originaria del Codice l'obbligo riguardava anche servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro.

Dal punto di vista sistematico, l'art. 216, comma 1, conferma la scelta: il parere obbligatorio è riferito ai «contratti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea», e l'art. 1 dell'Allegato V.2 limita ai lavori sopra soglia la regola sul numero dei componenti.4, 1

Il valore di riferimento

Le soglie

L'art. 14, comma 1, indica le soglie di rilevanza europea. Per gli appalti di lavori e per le concessioni il testo pubblicato su Normattiva riporta euro 5.382.000; il comma 3 precisa che le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.5

Per il biennio 2026-2027 i regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 del 22 ottobre 2025 individuano in euro 5.404.000 la soglia per i lavori e per le concessioni, con applicazione dal 1° gennaio 2026.6 Il riscontro sul testo pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è da completare.

Il calcolo

Il valore rilevante è l'importo stimato, calcolato secondo l'art. 14, comma 4: importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante, comprensivo dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi opzione o rinnovo esplicitamente previsti nei documenti di gara.5 Il comma 5 regola il caso delle unità operative distinte.

La questione del momento rilevante non è risolta dal testo. Il principio generale è che la verifica dell'obbligo si compie con riferimento all'importo stimato posto a base della procedura. Resta però aperto il caso del contratto che, aggiudicato sotto soglia, la supera in corso d'opera per effetto di varianti o modifiche. Il testo vigente non disciplina l'ipotesi. Le Linee guida del 2022, riferite al previgente quadro, raccomandavano la sottoscrizione di un accordo preventivo che impegnasse le parti a costituire il collegio e prevedevano la costituzione prima dell'approvazione della variante (punti 1.2.6 e 2.1.2).7 Si tratta di un'indicazione di prassi, non di una regola vigente.

Contratti misti, accordi quadro e lotti

L'art. 7 dell'Allegato V.2 dedica alcune regole alle ipotesi in cui l'individuazione dell'importo rilevante pone difficoltà.1

  • Contratti misti. La costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia europea. In tal caso il collegio può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto (comma 2).
  • Accordi quadro. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'Allegato i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici; in tali ipotesi l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi (comma 2).
  • Lotti. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità dei lotti (comma 3).

Sul punto degli accordi quadro, il testo vigente si discosta dalle Linee guida del 2022, che distinguevano il caso dell'accordo quadro con un solo operatore (importo di riferimento pari a quello dell'accordo) da quello con più operatori (importo dei singoli accordi attuativi).7 L'Allegato V.2 vigente non opera la distinzione e riferisce il criterio ai singoli accordi attuativi in entrambe le ipotesi. Ne deriva che, per gli accordi quadro con un solo operatore, la verifica della soglia va condotta, secondo la lettera dell'Allegato, sul valore di ciascun accordo attuativo. Il tenore della norma, e l'assenza di precedenti, suggeriscono di documentare nell'atto di costituzione il criterio adottato.

I casi in cui la costituzione è facoltativa

Fuori dalle ipotesi di obbligo il collegio può essere costituito per scelta delle parti. L'art. 215, comma 1, primo periodo, riconosce a ciascuna parte il potere di chiederne la costituzione; l'art. 3, comma 4, dell'Allegato V.2 precisa che per i lavori di importo inferiore alla soglia europea le parti sono tenute a indicare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli artt. 215, 216, 217 e 218. Nel CCT facoltativo due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2.1, 2

Il comma 4 dell'art. 3 menziona espressamente i lavori sotto soglia. Per servizi e forniture il testo non detta una regola corrispondente. Il parere ANAC FUNZ CONS 15/2025 riporta l'equiparazione operata dalla Relazione illustrativa del Correttivo, secondo cui per servizi e forniture l'eventuale attivazione è rimessa alla volontà delle parti «al pari dei lavori sotto la soglia europea».3 La disciplina del CCT facoltativo dell'art. 3, comma 4, può dunque essere applicata, per interpretazione sistematica, anche a servizi e forniture, ma l'estensione non è testuale.

Il CCT facoltativo può essere sciolto prima della fine dell'esecuzione, per accordo delle parti (art. 219, comma 1).8 Il CCT ante operam dell'art. 218, di cui si tratta in un autonomo contributo, non è condizionato alla soglia.9

I settori speciali

L'art. 141, comma 3, lett. i-bis), include gli artt. da 215 a 219 tra le disposizioni applicabili ai contratti del Libro III.10 L'ambito soggettivo è definito dall'art. 141, comma 1: stazioni appaltanti ed enti concedenti che svolgono le attività degli artt. 146-152 e altri soggetti che le annoverano tra le proprie attività e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. Per i contratti strumentali delle imprese pubbliche e dei titolari di diritti speciali o esclusivi vale la limitazione del comma 2. La soglia dei lavori nei settori speciali coincide, nel testo dell'art. 14 e nei regolamenti 2025, con quella degli appalti ordinari.5, 6

Il diritto transitorio

Le norme

Due disposizioni disciplinano la successione delle norme. L'art. 224, comma 1, aveva disposto che gli artt. da 215 a 219 si applicassero anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del Codice.11 L'art. 225-bis, comma 5, introdotto dall'art. 70 del d.lgs. n. 209/2024, dispone che gli artt. da 215 a 219 e l'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con quella della disposizione, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della disposizione.12, 2

La disposizione del 2024 differisce da quella del 2023 sotto due profili. Introduce una facoltà di opt-out delle parti («in assenza di una espressa volontà contraria») e sottrae alla regola i collegi relativi a servizi e forniture già costituiti.

L'indirizzo dell'ANAC

Il parere ANAC FUNZ CONS 15/2025, reso nell'adunanza del 30 aprile 2025 su una gara di servizi indetta prima del Correttivo, con CCT previsto dal bando e non ancora costituito al 31 dicembre 2024, fornisce un indirizzo generale. L'Autorità precisa che esula dalle sue competenze il rilascio di pareri preventivi su atti delle stazioni appaltanti e che il parere ha natura di indirizzo.3 L'argomentazione può essere ricostruita in cinque passaggi.

  1. L'entrata in vigore della nuova disciplina coincide con quella dell'art. 225-bis, cioè con il 31 dicembre 2024. L'obbligo di costituzione limitato ai lavori sopra soglia, con l'esclusione di servizi e forniture, si applica esclusivamente alle gare indette successivamente.
  2. In assenza di volontà contraria delle parti, le nuove norme si applicano ai collegi relativi ad appalti di lavori già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore. L'estensione opera in via automatica. L'ANAC osserva che il legislatore non ha accolto il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1463/2024 sullo schema del Correttivo, che aveva auspicato l'applicazione delle nuove disposizioni solo a richiesta delle parti.
  3. La regola transitoria non si applica ai collegi di servizi e forniture già costituiti, che restano regolati dalle norme previgenti.
  4. Per i collegi ancora da costituire, relativi a contratti affidati sulla base di bandi indetti prima del Correttivo, l'art. 225-bis non detta una disciplina specifica; vale il principio tempus regit actum, con conseguente applicazione del regime previgente, anche per l'obbligo di costituzione.
  5. Per i bandi pubblicati dopo il 31 dicembre 2024 si applicano gli artt. 215 e seguenti nel testo vigente.

L'ANAC conclude che la disposizione deroga al principio tempus regit actum soltanto con riferimento ai collegi di lavori già costituiti alla data di entrata in vigore della norma, purché le parti non abbiano espresso volontà contraria.3

Tavola degli scenari

ScenarioDisciplina applicabileFonte
Bando indetto dopo il 31 dicembre 2024Artt. 215-219 e Allegato V.2 vigentiANAC FUNZ CONS 15/20253
Bando anteriore; CCT di lavori già costituito e operante al 31 dicembre 2024Disciplina vigente, salva volontà contraria delle partiArt. 225-bis, comma 512
Bando anteriore; CCT di servizi o forniture già costituito al 31 dicembre 2024Disciplina previgenteArt. 225-bis, comma 512
Bando anteriore; CCT non ancora costituitoDisciplina previgente, anche per l'obbligo di costituzioneANAC FUNZ CONS 15/20253

Le questioni aperte

L'indirizzo dell'ANAC è coerente con la lettera dell'art. 225-bis, ma lascia aperti diversi profili.

Il significato di «operanti». La norma richiede che il collegio sia già costituito e operante. Non è chiaro se sia sufficiente il perfezionamento della costituzione, con l'accettazione del presidente, o se occorra almeno una attività successiva: una riunione, un quesito, una pronuncia. Il tenore letterale («costituiti ed operanti») depone per la necessità di entrambi i requisiti, ma la prassi dovrebbe documentare lo stato del collegio al 31 dicembre 2024.

La forma e il termine della «volontà contraria». La disposizione non indica la forma né il termine dell'opt-out. Trattandosi di manifestazione di volontà delle parti, la forma scritta e la comunicazione tra le parti e al collegio costituiscono la soluzione prudente. L'art. 3, comma 2, dell'Allegato V.2, in materia di dichiarazione sul lodo, offre un modello organizzativo, ma non vale come norma applicabile.2

Il valore dell'indirizzo. Il parere è un atto di indirizzo non vincolante. Non vincola il giudice, né le stazioni appaltanti, e riguarda una fattispecie specifica (gara di servizi). La sua estensione ai lavori è una lettura ricostruttiva.

Il PNRR. Per gli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC l'art. 14, comma 4, del d.l. n. 13/2023, come modificato dal d.l. n. 215/2023, ha disposto l'applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020 fino al 30 giugno 2024, salvo termine più lungo.13 La verifica di eventuali proroghe è necessaria per i procedimenti in corso.

Conclusioni

Il Correttivo ha ristretto e chiarito l'ambito dell'obbligo, ma ha lasciato alcune zone grigie: il valore di riferimento in caso di modifiche in corso d'opera, la disciplina del CCT facoltativo per servizi e forniture, il trattamento degli accordi quadro con un solo operatore e il significato delle formule del regime transitorio.

Sul piano operativo, la stazione appaltante dovrebbe documentare nel provvedimento di costituzione quattro elementi: la data di indizione della procedura, il valore stimato calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, la tipologia contrattuale e il regime transitorio applicabile. In presenza di collegi già operanti al 31 dicembre 2024, il fascicolo dovrebbe inoltre contenere la prova dello stato del collegio a quella data e l'eventuale dichiarazione di volontà contraria.

Nota metodologica. Le norme sono citate nel testo vigente letto su Normattiva il 15 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento dell'atto: 11 agosto 2026). Ogni nota indica la natura della fonte: «primaria» o «ufficiale» per il testo ufficiale letto; «secondaria» per commenti, massime e notizie di cui non è stato letto il testo integrale. Le Linee guida del 2022 sono richiamate come indicazione di prassi, salvo che per la parte relativa ai compensi, che l'Allegato V.2 mantiene in vigore. Il contributo ha finalità di analisi e non costituisce consulenza sul caso concreto.

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