Pareri, determinazioni e lodo contrattuale dopo il Correttivo: il sistema delle pronunce del CCT e il difetto di coordinamento tra gli artt. 216, comma 4, e 217, comma 1
Il Correttivo ha riscritto gli artt. 216 e 217 senza intervenire sul comma 4 dell'art. 216. Ne è derivata una sovrapposizione tra due norme che disciplinano in senso opposto l'efficacia di lodo contrattuale della pronuncia sulla sospensione. L'articolo ricostruisce il sistema delle pronunce, ne esamina gli effetti e propone una soluzione interpretativa.
Il sistema delle pronunce
L'art. 215, comma 2, primo periodo, nella formulazione introdotta dall'art. 62 del d.lgs. n. 209/2024, dispone che il collegio «esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile». Il secondo periodo aggiunge che, se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.1, 2
Gli artt. 216 e 217 articolano il sistema in due ambiti. L'art. 216 (rubrica: «Pareri e determinazioni obbligatorie») disciplina i casi in cui l'intervento del collegio è obbligatorio. L'art. 217 (rubrica: «Determinazioni facoltative») disciplina i casi in cui non lo è.3, 4 La struttura si fonda sulla distinzione tra pronuncia obbligatoria e pronuncia facoltativa, e collega a ciascuna un regime diverso sul valore di lodo.
Le pronunce obbligatorie (art. 216)
Riserve, varianti e dispute
Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione a ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio (art. 216, comma 1, primo periodo).3
Si osserva anzitutto la latitudine della clausola «ogni altra disputa tecnica o controversia». Essa estende l'obbligo oltre le ipotesi tipizzate di riserve e varianti, e fa dell'art. 216 la norma di chiusura del sistema per i lavori sopra soglia. Il testo previgente imponeva il parere nei casi di sospensione; il Correttivo ha spostato il baricentro dalla sospensione alla controversia in senso lato.5
L'alternativa tra parere e determinazione è rimessa alla volontà delle parti. Il parere è l'esito ordinario; la determinazione richiede una concorde richiesta. La disposizione non chiarisce se la richiesta debba essere contestuale al quesito o possa intervenire in un momento successivo, e neppure se la mancata adesione di una parte precluda la determinazione. La lettera della norma («concorde richiesta delle parti») indica la necessità dell'accordo.
Il rapporto con l'accordo bonario
Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che, se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.3
La preclusione ha un effetto sistematico: la scelta del lodo contrattuale è alternativa all'accordo bonario dell'art. 210. L'art. 210 si applica quando, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il cinque e il quindici per cento dell'importo contrattuale, e prevede un procedimento che si conclude con una proposta dell'esperto o del RUP, accettabile entro quarantacinque giorni, avente natura di transazione.6 Chi sceglie il lodo rinuncia a quel procedimento per le riserve.
Il testo non dice se la preclusione operi per tutte le riserve, comprese quelle iscritte prima della scelta del lodo, o solo per quelle che saranno sottoposte al collegio. La formula «per la decisione sulle riserve» si riferisce alle riserve decise con determinazione del collegio. Una lettura restrittiva, coerente con il principio di conservazione delle facoltà processuali, limita la preclusione alle riserve effettivamente devolute al collegio.
La risoluzione
L'art. 216, comma 2, nel testo modificato dall'art. 63 del Correttivo, prevede ora in apertura che l'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Il periodo successivo, già presente, dispone che se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.3, 7
Il comma 3 elenca ciò che il parere deve valutare: l'esecuzione diretta dei lavori, anche avvalendosi di altri enti o società pubbliche; l'interpello progressivo dei concorrenti in graduatoria; la nuova procedura per il completamento; la proposta di nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 32/2019.3
La norma non chiarisce quale sia la conseguenza della risoluzione disposta senza il parere. Le possibili letture sono due: il parere costituisce un presupposto procedimentale la cui omissione vizia l'atto risolutorio; oppure è un adempimento di legittimità interna della stazione appaltante, rilevante sul piano della responsabilità ma non su quello dell'efficacia della risoluzione. La giurisprudenza amministrativa, nella pronuncia Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4650, nota attraverso una massima, ha inquadrato la risoluzione per grave inadempimento come esercizio di un diritto soggettivo contrattuale e ha ritenuto che le eventuali violazioni delle norme sul CCT vadano fatte valere dinanzi al giudice ordinario; la pronuncia si riferiva al quadro anteriore al Correttivo e a un caso in cui le parti non avevano costituito il collegio.8
La sospensione
L'art. 216, comma 4, dispone che, quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori, oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.3
L'ultimo periodo del comma 4 dispone: «In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217». La disposizione è il punto da cui origina il problema esaminato nel paragrafo «Il difetto di coordinamento tra l'art. 216, comma 4, e l'art. 217, comma 1».
Il raccordo con l'art. 121 completa il quadro: per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'art. 14, la sospensione disposta dal direttore dei lavori o dal RUP è adottata dal RUP dopo aver acquisito il parere del CCT, ove costituito, e, se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, si applica l'art. 216, comma 4 (art. 121, comma 3); la disposizione vale anche per la sospensione parziale (comma 6). Analogamente, per la proroga si acquisisce il parere del CCT, ove costituito (comma 8).9
Le pronunce facoltative (art. 217)
Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. se le parti, successivamente alla nomina del presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto (art. 217, comma 1, primo periodo, nel testo sostituito dall'art. 64).4, 10
Il meccanismo è presuntivo: il lodo è la regola, salva diversa disposizione delle parti da rendere entro l'insediamento. Il termine è finale: dopo l'insediamento le parti non possono più modificare per atto unilaterale il regime.
Il secondo periodo aggiunge che la possibilità che la pronuncia assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.4
Il comma 2 stabilisce che, se le parti escludono che la determinazione possa valere come lodo, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti del comma 3 dell'art. 215. Il comma 3 dell'art. 217 dispone che le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.4
Gli effetti comuni: l'art. 215, comma 3
L'art. 215, comma 3, prevede che l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali, e che l'osservanza delle determinazioni è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.1
La norma presenta una asimmetria testuale che merita attenzione. L'inosservanza rileva per i pareri e per le determinazioni; l'efficacia esimente dell'osservanza è riferita alle sole determinazioni. L'osservanza di un parere obbligatorio non è dunque, secondo la lettera, causa di esclusione del danno erariale. La conseguenza è che, mentre l'inosservanza espone sempre alla valutazione prevista dalla norma, l'osservanza è tutelata soltanto se il collegio ha adottato una determinazione. Per il funzionario pubblico, ciò suggerisce l'opportunità, nei casi in cui il parere sia obbligatorio, di valutare la richiesta concorde di determinazione ai sensi dell'art. 216, comma 1, per ottenere l'effetto esimente. La conclusione è una ricostruzione dell'autore.
Il difetto di coordinamento tra l'art. 216, comma 4, e l'art. 217, comma 1
La genesi
L'art. 63 del d.lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 216 sostituendo il comma 1, premettendo un periodo al comma 2 e modificando la rubrica. Non ha inciso sui commi 3 e 4.11 L'art. 64, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'art. 217 e la rubrica, ha invece formulato, nel nuovo testo, la regola secondo cui la possibilità del lodo è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il testo previgente conteneva già l'esclusione per la sospensione coattiva e per le modalità di prosecuzione, ma comprendeva un terzo periodo, oggi soppresso, secondo cui il parere obbligatorio poteva essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'art. 216, comma 4.16 Su questo profilo si veda anche il contributo specifico sul difetto di coordinamento.
Il contrasto
Il comma 4 dell'art. 216, non modificato, prevede che la pronuncia sulla sospensione imposta da gravi ragioni tecniche abbia efficacia di lodo contrattuale, salvo esclusione espressa delle parti ai sensi dell'art. 217. L'art. 217, comma 1, secondo periodo, nel testo nuovo, esclude per legge la possibilità del lodo nelle pronunce su sospensione coattiva e modalità di prosecuzione dei lavori.
Le due norme regolano la medesima fattispecie in modo opposto: la prima presume il lodo e consente alle parti di escluderlo, la seconda lo esclude per legge. Il rinvio dell'art. 216, comma 4, all'art. 217 («esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217») non risolve il contrasto, perché l'art. 217 non prevede un'esclusione per volontà delle parti nelle ipotesi di sospensione coattiva, ma un'esclusione ex lege.
Le possibili letture
- Prevalenza dell'art. 217, comma 1 (lex posterior). La norma successiva e speciale per la materia del lodo esclude il lodo per le pronunce su sospensione coattiva e prosecuzione. Il comma 4 dell'art. 216 sarebbe tacitamente abrogato nella parte in cui riconosce efficacia di lodo alla pronuncia sulla sospensione. Il rinvio all'art. 217 sarebbe da leggere come rinvio al regime di esclusione ex lege.
- Distinzione tra accertamento e modalità. L'art. 216, comma 4, attribuisce al collegio due compiti: accertare l'esistenza della causa tecnica di legittima sospensione e indicare le modalità di prosecuzione dei lavori. L'art. 217 escluderebbe il lodo per il secondo compito (modalità di prosecuzione) e per la sospensione «coattiva», mentre resterebbe possibile il lodo sull'accertamento della causa tecnica. La soluzione concilia i testi, ma presuppone una distinzione tra «sospensione coattiva» e sospensione «imposta da gravi ragioni di ordine tecnico» che il testo non offre.
- Specialità del comma 4. Il comma 4 dell'art. 216 disciplina una fattispecie specifica (sospensione tecnica senza accordo) e prevarrebbe sulla regola generale dell'art. 217. La lettura incontra la difficoltà che l'art. 217, comma 1, è stato riscritto in epoca successiva proprio per precisare le esclusioni.
L'autore ritiene preferibile la prima lettura, in ragione del criterio cronologico, della riscrittura mirata dell'art. 217 da parte del Correttivo, con la soppressione del periodo che nel testo previgente ammetteva il lodo per la sospensione tecnica, e del fatto che la locuzione «sospensione coattiva» appare riconducibile alla sospensione «imposta» di cui al comma 4 dell'art. 216: se così è, la seconda lettura svuoterebbe di contenuto l'esclusione dell'art. 217 per la sospensione. La terza lettura attribuirebbe alla norma di dettaglio un'efficacia derogatoria che la sua formulazione («salvo esclusione ai sensi dell'art. 217») non sembra voler esprimere. La conclusione è tuttavia una tesi interpretativa; non risultano pronunce né indirizzi ufficiali sul punto.
Le conseguenze pratiche
In attesa di un chiarimento, le parti possono ridurre il rischio regolando il punto nel verbale di insediamento, con una dichiarazione che escluda il lodo per le pronunce sulla sospensione e sulla prosecuzione dei lavori. La dichiarazione è coerente con entrambe le letture dominanti e riduce il contenzioso sul valore della pronuncia.
Il lodo contrattuale
Il regime dell'art. 808-ter c.p.c.
L'art. 808-ter c.p.c. consente alle parti, con disposizione espressa per iscritto, di stabilire che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, in deroga all'art. 824-bis. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente, secondo le disposizioni del libro I, in cinque casi: invalidità della convenzione o eccesso dai limiti; nomina degli arbitri non conforme alla convenzione; pronuncia da parte di chi non poteva essere nominato arbitro ai sensi dell'art. 812; inosservanza delle regole imposte dalle parti come condizione di validità; mancata osservanza del principio del contraddittorio. Al lodo non si applica l'art. 825.12
Il contraddittorio
La mancata osservanza del contraddittorio è causa di annullabilità. L'Allegato V.2 non detta regole analitiche sul contraddittorio: prevede soltanto la facoltà del collegio di procedere ad audizioni informali delle parti o di convocarle (art. 4, comma 3), e rimette al verbale di insediamento la definizione di termini e modalità, nel caso in cui le parti non abbiano escluso il lodo (art. 3, comma 3).13
La dottrina del Consiglio di Stato ha rilevato che né il Codice né l'Allegato contengono un insieme coordinato di regole su contraddittorio, istruttoria e scansione delle fasi, e che il verbale di insediamento assume per questo un ruolo strategico.14 Il lodo contrattuale resta esposto a impugnazione se il collegio non ha assicurato un contraddittorio effettivo; la prassi prudente prevede, almeno, uno scambio di posizioni scritte e una audizione.
La natura del lodo nella giurisprudenza
Secondo i commenti disponibili, T.A.R. Veneto, sez. I, 5 novembre 2025, n. 1999, ha richiamato la qualificazione del lodo contrattuale come negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, e Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2026, n. 4595, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle determinazioni con efficacia di lodo irrituale.15 Il tema della giurisdizione è esaminato in un contributo specifico.
Conclusioni
Il sistema delle pronunce delineato dal Correttivo è chiaro nella struttura (pronuncia obbligatoria e facoltativa, con regimi diversi per il lodo) ma presenta tre punti di fragilità: la mancata revisione dell'art. 216, comma 4, rispetto al nuovo art. 217, comma 1; l'asimmetria dell'art. 215, comma 3, tra pareri e determinazioni; l'assenza di regole sul contraddittorio, proprio quando il lodo è esposto all'annullamento per violazione dello stesso.
Sul piano operativo, il verbale di insediamento dovrebbe contenere: la dichiarazione sul lodo contrattuale, con l'indicazione delle categorie di pronunce per le quali è mantenuto o escluso; l'esplicita esclusione del lodo per le pronunce su sospensione e prosecuzione dei lavori; le regole del contraddittorio; e la scelta consapevole circa la preclusione dell'accordo bonario. In caso di parere obbligatorio, la parte pubblica dovrebbe valutare la richiesta concorde di determinazione, al fine di beneficiare dell'effetto esimente dell'art. 215, comma 3.
Note e riferimenti
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 215, comma 2 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 209/2024, art. 62 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 216 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 217 (Normattiva) primaria
- ANAC, parere FUNZ CONS 15/2025, che riporta il testo previgente dell'art. 216, comma 1 ufficiale
- D.Lgs. n. 36/2023, artt. 210 e 211 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 209/2024, art. 63 (Normattiva) primaria
- Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4650 (massima su Giurisprudenzappalti; testo integrale non letto) secondaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 121, commi 3, 6 e 8 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 209/2024, art. 64 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 209/2024, artt. 63 e 64: testo letto su Normattiva primaria
- Codice di procedura civile, artt. 808-ter, 812, 824-bis e 825 (Normattiva) primaria
- D.Lgs. n. 36/2023, Allegato V.2, artt. 3 e 4, nel testo sostituito dall'art. 94 del d.lgs. n. 209/2024 (Normattiva) primaria
- C. Contessa, Il contraddittorio fra le parti e l'istruttoria nei CCT, giustizia-amministrativa.it, 2026, nel commento di LavoriPubblici.it (testo integrale non letto) secondaria
- T.A.R. Veneto, sez. I, 5 novembre 2025, n. 1999, e Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2026, n. 4595 (commenti; testi integrali non letti) secondaria
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 217, nel testo vigente al 30 dicembre 2024 (Normattiva, versione storica) primaria
Nota metodologica. Le norme sono citate nel testo vigente letto su Normattiva il 15 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento dell'atto: 11 agosto 2026). Ogni nota indica la natura della fonte: «primaria» o «ufficiale» per il testo ufficiale letto; «secondaria» per commenti, massime e notizie di cui non è stato letto il testo integrale. Le Linee guida del 2022 sono richiamate come indicazione di prassi, salvo che per la parte relativa ai compensi, che l'Allegato V.2 mantiene in vigore. Il contributo ha finalità di analisi e non costituisce consulenza sul caso concreto.
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