Contributo 09 di 12·Approfondimento normativo·15 ottobre 2026

Segreteria tecnico-amministrativa, elenchi e Osservatorio: le strutture di supporto e di governo del sistema CCT

Accanto al collegio operano strutture che il Codice e l'Allegato V.2 disciplinano in modo frammentario: la segreteria tecnico-amministrativa, gli elenchi di soggetti disponibili all'incarico e l'Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'articolo ne ricostruisce la disciplina, ne segnala i vuoti e la collega alle novità del 2026, tra cui l'Elenco ministeriale e la Commissione per i parametri dei compensi.

Una periferia normativa poco regolata

La disciplina del collegio si concentra sul suo funzionamento interno. Le strutture che ne sostengono l'operatività, ne alimentano la composizione e ne monitorano l'attività sono regolate con poche disposizioni, sparse tra il Codice e l'Allegato V.2.1, 2 Il dato è rilevante perché da queste strutture dipendono la qualità dell'istruttoria, la trasparenza delle nomine e la conoscibilità degli atti.

La segreteria tecnico-amministrativa

La disciplina

L'art. 8 dell'Allegato V.2 dispone che, per lavori di particolare complessità, il collegio si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal presidente. Alla segreteria è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante a ogni singolo componente del CCT. Il compenso è posto a carico dei componenti ed è liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti.1

La disposizione presenta alcuni profili di incertezza, che il testo non scioglie.

Il presupposto. La «particolare complessità» dei lavori non è definita. Il verbo («si avvale») può essere letto come obbligo per i lavori complessi o come facoltà rimessa alla valutazione del collegio; le Linee guida del 2022 parlavano di facoltà, previa adeguata motivazione (punto 4.4.1), ma non sono più fonte vigente su questo profilo.3 Il dubbio incide sul diritto della segreteria al compenso.

La composizione. La segreteria può essere composta da uno o più membri, mentre il compenso è riferito a quello «di ogni singolo componente». La percentuale indica dunque la misura complessiva attribuita alla struttura, o la misura spettante a ciascun membro? Il testo non offre elementi decisivi. La lettura coerente con l'impianto della disciplina, che pone il compenso a carico dei componenti, è che l'intervallo del 3-10 per cento individui il compenso complessivo della struttura, ripartibile al suo interno. Si tratta di una interpretazione dell'autore.

Il regime giuridico dei membri. L'art. 2 dell'Allegato V.2 dispone requisiti e incompatibilità per i «membri del Collegio».1 I membri della segreteria non sono membri del collegio, e non sono pertanto, secondo la lettera, soggetti a quelle regole. La questione se debbano rispettare almeno il conflitto di interessi dell'art. 16 del Codice, e l'obbligo di riservatezza, non è risolta; la scelta del presidente dovrebbe tenere conto, in via prudenziale, degli standard di indipendenza applicabili al collegio.4

Il compenso: rinvio

Il compenso della segreteria è stato oggetto di un'evoluzione normativa. Le Linee guida del 2022 lo fissavano fino a un massimo del 20 per cento dei compensi fissi e variabili di ciascun componente (punto 7.6.1). L'art. 8 dell'Allegato V.2, successivo e speciale, prevede il 3-10 per cento.3, 1 Per la ricostruzione della successione tra le due disposizioni e per le questioni applicative sulla determinazione dei compensi si rinvia all'approfondimento specifico pubblicato sul portale.

Gli elenchi di soggetti disponibili

La funzione

L'Allegato V.2 assegna a soggetti pubblici (Ministero, regioni, province autonome, città metropolitane) il potere di designare il presidente in caso di disaccordo e di nominare un componente nei casi in cui il Ministero partecipa al finanziamento o è concedente (art. 1, comma 2), nonché il terzo componente del collegio ante operam (art. 7, comma 1).1 Per l'esercizio di questi poteri è funzionale la formazione di elenchi di soggetti disponibili all'incarico.

L'Elenco ministeriale

Il decreto direttoriale MIT n. 1317 del 22 giugno 2026, pubblicato sul sito del Ministero il 29 luglio 2026 ed efficace dalla pubblicazione, ha istituito l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente del CCT nei casi in cui la designazione o la nomina spettino al Ministero. Secondo la notizia diffusa da ANCE, il decreto disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco, le modalità di iscrizione attraverso una piattaforma dedicata, i requisiti richiesti ai candidati e il procedimento di designazione e nomina, nel rispetto dell'art. 215 e dell'Allegato V.2; l'Elenco è articolato in sezioni per presidenti e componenti, divise per categorie professionali, e può essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei collegi dell'art. 218.5

Il testo del decreto non è stato esaminato in questa sede, e gli aspetti che seguono si fondano sulla sola notizia. Una verifica sul provvedimento è necessaria prima di trarne indicazioni operative.

Gli elenchi regionali

Altre amministrazioni hanno adottato propri atti. La Regione Veneto ha approvato, con DGR 924/26, indirizzi operativi per la nomina e il funzionamento del CCT.6 La Regione Sardegna ha pubblicato, con determinazione n. 1747 del 7 agosto 2025, un avviso per la formazione dell'elenco dei soggetti disponibili all'incarico di componente o di presidente.7 Gli atti sono esaminati qui solo nella loro esistenza, e le singole discipline vanno lette sui testi.

La natura degli elenchi e il limite della tassatività

L'Allegato V.2 non impone alle amministrazioni di formare elenchi, e non prevede che la nomina debba avvenire necessariamente attingendo agli stessi. L'elenco è dunque uno strumento di organizzazione della trasparenza e della rotazione, non una condizione di legge per la nomina.

Ne discende un limite. L'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 elenca in modo tassativo («esclusivamente») le cause ostative alla nomina.1 Un atto amministrativo che istituisca elenchi non può aggiungere cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle legali. Può invece disciplinare gli aspetti organizzativi (modalità di iscrizione, aggiornamento, rotazione, criteri di scelta tra gli iscritti) e può richiedere la documentazione dei requisiti già previsti dall'art. 2. La distinzione tra requisito di iscrizione e causa ostativa alla nomina non è sempre netta, e merita di essere verificata nei singoli atti. La ricostruzione è una valutazione dell'autore.

L'Osservatorio

La collocazione

L'art. 47, comma 2, del Codice include l'Osservatorio del collegio consultivo tecnico tra gli organi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.8 L'Osservatorio era stato previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del d.l. n. 76/2020, e istituito dal D.M. 1° febbraio 2022, n. 23, secondo quanto riportato dalle fonti consultate sul decreto di adozione delle Linee guida.9, 3

Gli obblighi di trasmissione e l'accesso

L'art. 6 dell'Allegato V.2 dispone che i presidenti dei collegi consultivi provvedano a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione e di scioglimento del collegio e le principali pronunce assunte. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni aventi natura di lodo contrattuale, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli artt. 35 e 36 del Codice (commi 1-3).1

Il comma 4 è stato abrogato dal d.l. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 18 luglio 2025, n. 105.1 Il contenuto della disposizione abrogata non è stato ricostruito in questa sede.

I vuoti

Il testo vigente non indica il termine entro cui trasmettere gli atti. Il d.l. n. 76/2020 prevedeva la trasmissione degli atti di costituzione e delle determinazioni entro cinque giorni dalla loro adozione (art. 6, comma 8-bis). Le Linee guida del 2022 prevedevano la trasmissione sottoscritta digitalmente, entro cinque giorni, a un indirizzo di posta elettronica certificata indicato, e qualificavano la mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, come grave inadempienza dei presidenti, suscettibile, se reiterata, di precludere ulteriori incarichi (punti 8.2 e 8.3.2).10, 3

Queste indicazioni non sono più fonte vigente, perché l'Allegato V.2 richiama le Linee guida solo per i compensi, ma offrono un parametro prudenziale. Il testo vigente lascia aperti tre interrogativi: il termine di trasmissione; il contenuto del concetto di «principali pronunce», che rimette al presidente un giudizio di rilevanza; la conseguenza dell'omissione.

Quanto all'accesso, la clausola di salvezza delle norme del codice di procedura civile per le determinazioni con natura di lodo contrattuale non è chiarita nel suo contenuto. La riserva può alludere al regime di riservatezza proprio dell'arbitrato irrituale; l'interpretazione non è supportata da fonti ufficiali.

La Commissione per i parametri dei compensi

Il D.M. n. 177 del 7 agosto 2026, pubblicato il 28 settembre 2026 sul Portale Amministrazione Trasparente del MIT, ha istituito la Commissione incaricata di predisporre lo schema di decreto di adozione delle linee guida dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2. La Commissione è incardinata presso l'Osservatorio e opera per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi del collegio e dell'eventuale segreteria, nonché delle spese non aventi valore remunerativo, da rapportare al valore del contratto, alla complessità dell'opera, all'esito e alla durata dell'impegno, al numero e alla qualità delle determinazioni, secondo un principio di gradualità.11

La collocazione della Commissione presso l'Osservatorio conferma il ruolo di quest'ultimo come struttura di governo del sistema, non solo di monitoraggio. Per l'analisi dei contenuti e dei profili applicativi si rinvia all'approfondimento sui compensi.

Conclusioni

Il sistema delle strutture di supporto e di governo è in evoluzione. Gli sviluppi del 2025 e del 2026 (l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6, l'Elenco ministeriale, la Commissione sui compensi) mostrano che il Ministero sta completando per via amministrativa un quadro che la legge ha lasciato incompleto.

Sul piano operativo, il presidente dovrebbe: formalizzare la nomina della segreteria con atto comunicato alle parti, indicando la misura percentuale del compenso e i criteri di ripartizione; acquisire dai membri della segreteria dichiarazioni di indipendenza e riservatezza; predisporre il calendario di trasmissione degli atti all'Osservatorio, con termini prudenziali, e conservare la prova degli invii. Le stazioni appaltanti che istituiscono elenchi dovrebbero limitarsi a regolare gli aspetti organizzativi, evitando di aggiungere cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle dell'art. 2, comma 3.

Nota metodologica. Le norme sono citate nel testo vigente letto su Normattiva il 15 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento dell'atto: 11 agosto 2026). Ogni nota indica la natura della fonte: «primaria» o «ufficiale» per il testo ufficiale letto; «secondaria» per commenti, massime e notizie di cui non è stato letto il testo integrale. Le Linee guida del 2022 sono richiamate come indicazione di prassi, salvo che per la parte relativa ai compensi, che l'Allegato V.2 mantiene in vigore. Il contributo ha finalità di analisi e non costituisce consulenza sul caso concreto.

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