Contributo 13 di 13·Approfondimento normativo·16 ottobre 2026

I compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico: parte fissa, parte variabile, limiti di legge e regime transitorio

L'Allegato V.2 fissa i limiti del compenso ma rinvia, per la sua determinazione, alle Linee guida del 2022 e, attraverso queste, al D.M. 17 giugno 2016. Un'analisi del sistema a più livelli che ne deriva: formula della parte fissa, limite per scaglioni, tetto complessivo, parte variabile, riduzioni, segreteria, pagamenti e successione delle discipline, con due esempi di calcolo e le questioni che il testo lascia aperte.

Un compenso determinato per rinvii successivi

Il compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico non è determinato da una sola fonte. L'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 209/2024, enuncia il criterio generale, fissa due limiti e rinvia, per i parametri, a un decreto ministeriale non ancora adottato; nelle more, mantiene in vigore le Linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, «per la parte relativa alla determinazione dei compensi».1 Le Linee guida, a loro volta, costruiscono la parte fissa sul compenso per il collaudo tecnico-amministrativo calcolato con il D.M. 17 giugno 2016.6

Ne risulta un sistema a tre livelli: la legge fissa i limiti, le Linee guida fissano i criteri, il decreto del 2016 fornisce la formula. I problemi applicativi nascono quasi sempre dal raccordo tra questi livelli, che sono stati scritti in tempi diversi e per finalità diverse: il decreto del 2016 per i corrispettivi da porre a base di gara nei servizi di ingegneria e architettura, le Linee guida per il collegio del d.l. n. 76/2020, l'Allegato V.2 per il collegio del Codice dopo il Correttivo.

Il quadro delle fonti

FonteContenuto rilevanteNatura
All. V.2, art. 1, comma 4Compenso proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni; limite della parte fissa per rinvio all'art. 6, comma 7-bis, d.l. n. 76/2020; limite dello 0,02% o 0,03% per la parte di valore eccedente 1.000 milioniNorma primaria1
All. V.2, art. 1, comma 5Compenso complessivo del collegio non superiore al triplo della parte fissa; rimborso delle spese non remunerative; compenso dovuto a tutti i componenti, senza vincolo di solidarietà; inapplicabilità dell'art. 3 della l. n. 136/2010Norma primaria1
All. V.2, art. 1, comma 6Rinvio a nuove linee guida ministeriali, anche per la segreteria; nelle more, applicazione delle Linee guida del 2022 per la determinazione dei compensiNorma primaria1
All. V.2, artt. 5, comma 3, 7, comma 4, e 8, comma 2Compenso del sostituto del componente dimissionario; riduzione del 20% per il collegio facoltativo ante operam; compenso della segreteriaNorma primaria7, 8
D.L. n. 76/2020, art. 6, commi 7 e 7-bisCriteri del compenso, decurtazione per ritardo, limiti per scaglioni riferiti all'intero collegioNorma primaria, richiamata3
Linee guida D.M. n. 12/2022, punto 7Parte fissa e parte variabile, tetto individuale, riduzioni, spese, presidente, segreteria, ripartizione e pagamentiAtto amministrativo, vigente per i compensi6
D.M. 17 giugno 2016, artt. 2-6 e Tavole Z-1 e Z-2Parametri V, G, Q e P; formula del compenso; spese e oneri accessori; tariffe orarieRegolamento ministeriale, richiamato4
All. I.13, art. 1, comma 2Applicazione del D.M. 17 giugno 2016 per le prestazioni professionali diverse dalla progettazioneNorma primaria5
Art. 225-bis, comma 5Applicazione della nuova disciplina ai collegi già costituitiNorma primaria9

Un chiarimento preliminare riguarda la sopravvivenza del D.M. 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. Il Codice vigente non lo ha abrogato: l'Allegato I.13, che disciplina i corrispettivi per le fasi progettuali, dispone al comma 2 dell'art. 1 che «per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016».5 Il collaudo tecnico-amministrativo, cui le Linee guida agganciano la parte fissa, rientra tra queste prestazioni. Il rinvio delle Linee guida al decreto del 2016 conserva dunque un oggetto attuale.

La struttura del compenso

Le Linee guida articolano il compenso di ciascun componente in due parti (punto 7.2.1).6

  • Parte fissa, proporzionata al valore dell'opera e calcolata sulla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo del D.M. 17 giugno 2016, ridotta del 60%, e dell'80% per la parte di lavori eccedente 100 milioni di euro. La sua corresponsione è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri, o allo svolgimento di attività istruttoria o di osservazioni preliminari, per almeno quattro riunioni.
  • Parte variabile, per ciascuna determinazione o parere, in funzione della qualità e del carattere tecnico o giuridico della pronuncia.

A questa struttura si sovrappongono due limiti di fonte primaria: il limite della parte fissa dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 e il tetto del compenso complessivo del comma 5. Il criterio di proporzionalità enunciato dal comma 4, che richiama il valore dell'opera e «il numero, la qualità e la tempestività delle determinazioni assunte», è la chiave di lettura di entrambe le parti: la fissa remunera la disponibilità e il presidio dell'esecuzione, la variabile l'attività decisoria effettivamente svolta.

La determinazione della parte fissa

La formula del decreto del 2016

L'art. 4 del D.M. 17 giugno 2016 determina il compenso come sommatoria, sulle singole categorie componenti l'opera, del prodotto di quattro parametri: CP = Σ(V × G × Q × P).4

  • V è il costo della singola categoria d'opera. L'art. 3, comma 1, lo individua sulla base del preventivo di progetto o, «nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo», sulla base del consuntivo lordo.
  • G è il grado di complessità, fissato per ciascuna categoria e destinazione funzionale dalla Tavola Z-1 (ad esempio 0,95 per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di edifici esistenti, 0,90 per le strutture in muratura, legno e metallo, i ponti, le paratie e il consolidamento di pendii, 0,45 per la viabilità ordinaria).
  • Q è il parametro della specificità della prestazione, tratto dalla Tavola Z-2. Per il collaudo tecnico-amministrativo (QdI.01) è pari a 0,080 in tutte le categorie; una nota della Tavola dispone che, in caso di collaudo in corso d'opera, il compenso sia aumentato del 20%.
  • P è il parametro base, dato dall'espressione P = 0,03 + 10/V0,4, decrescente al crescere del valore. Per le categorie di importo inferiore a 25.000 euro P non può superare il valore corrispondente a tale importo (art. 3, comma 5).

Il calcolo va eseguito per ciascuna categoria e poi sommato. Applicare la formula all'importo complessivo dell'opera, con un unico P e un G medio, produce un risultato diverso e non conforme all'art. 4, che fa riferimento espresso alle «singole categorie componenti l'opera».

Le riduzioni delle Linee guida

Sul compenso così ottenuto le Linee guida applicano una riduzione del 60%; per la parte di lavori eccedente 100 milioni la riduzione è dell'80% (punto 7.2.1, lett. a).6 Il testo non precisa il modo di ripartire le due riduzioni quando l'opera supera la soglia. La lettura più coerente con la lettera, che parla di «parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori», è applicarle per quota di valore: 60% sul compenso imputabile ai primi 100 milioni, 80% su quello imputabile all'eccedenza, ripartendo il CP in proporzione agli importi.14 Una ripartizione per categoria sarebbe praticabile solo quando le categorie coincidono con lotti funzionali distinti, ipotesi che il testo non considera.

Presidente e spese

Al presidente spetta il compenso degli altri componenti maggiorato del 10% (punto 7.5.1). Le spese sono determinate in modo forfettario applicando sul compenso le aliquote dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 (punto 7.4.1), cioè una percentuale non superiore al 25% per le opere fino a un milione, non superiore al 10% per quelle pari o superiori a 25 milioni e, per gli importi intermedi, non superiore alla percentuale ottenuta per interpolazione lineare.4, 6 Le aliquote dell'art. 5 sono soglie massime: il decreto le esprime con la formula «in misura non superiore». Il rinvio delle Linee guida alle «aliquote» del decreto si presta quindi a una duplice lettura, come misura fissa o come limite, che è opportuno sciogliere nel verbale di insediamento.

Il limite della parte fissa

L'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 dispone che la parte fissa del compenso del collegio non possa superare gli importi definiti dall'art. 6, comma 7-bis, del d.l. n. 76/2020 e, in ogni caso, lo 0,02% (collegio di tre componenti) o lo 0,03% (collegio di cinque) per la parte del valore dell'appalto eccedente 1.000 milioni.1 Il comma 7-bis, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, articola il limite in cinque scaglioni e lo riferisce espressamente all'intero collegio.3

Parte del valore dell'appaltoCollegio di treCollegio di cinque
Fino a 50 milioni0,50%0,80%
Da 50 a 100 milioni0,25%0,40%
Da 100 a 200 milioni0,15%0,25%
Da 200 a 500 milioni0,10%0,15%
Oltre 500 milioni0,07%0,10%
Oltre 1.000 milioni (All. V.2, art. 1, comma 4)0,02%0,03%

Tre profili meritano attenzione.

Il primo riguarda il parametro. Il limite si calcola sul «valore dell'appalto», mentre la formula del decreto del 2016 opera sul costo delle singole categorie d'opera. Le due grandezze non coincidono necessariamente: il valore dell'appalto può comprendere oneri e voci estranee alle categorie del collaudo. La parte fissa e il suo limite possono dunque poggiare su basi diverse, e il prospetto di calcolo dovrebbe indicarle entrambe.

Il secondo riguarda lo scaglione oltre 1.000 milioni. La disposizione dell'Allegato si aggiunge, con la formula «in ogni caso», a un comma 7-bis che già prevede un'ultima aliquota per la parte eccedente 500 milioni. La lettura che ne preserva l'utilità è che, per la parte eccedente 1.000 milioni, l'aliquota dello 0,02% o dello 0,03% sostituisca quella dello 0,07% o dello 0,10%; diversamente la disposizione sarebbe priva di effetto, perché il limite più basso assorbirebbe sempre l'altro.14

Il terzo riguarda l'oggetto del limite. Nel d.l. n. 76/2020 il comma 7-bis limitava i compensi «complessivamente», cioè parte fissa e variabile insieme. L'Allegato V.2 lo riferisce invece alla sola parte fissa. Secondo quanto riportato da una fonte secondaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere n. 4079/2026, avrebbe confermato questa lettura; il testo ufficiale del parere non è stato reperito.11

Quando la parte fissa calcolata supera il limite, essa si riduce al limite stesso. La ripartizione della riduzione tra i componenti non è disciplinata: la soluzione più coerente con il punto 7.5.1, che lega il compenso del presidente a quello degli altri componenti, è una riduzione proporzionale che conservi la maggiorazione del 10%.14

Il tetto del compenso complessivo

L'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 stabilisce che il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa.1 Il punto 7.2.2 delle Linee guida dispone, in termini analoghi ma riferiti al singolo componente, che il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente non possa superare il triplo della parte fissa, «stabilito nel verbale» di costituzione e aggiornato in caso di varianti che incrementino l'importo dei lavori.6

Le due regole non sono equivalenti. Il tetto dell'Allegato è collegiale: consente in astratto che un componente superi il proprio triplo se un altro non lo raggiunge. Il tetto delle Linee guida è individuale. Poiché l'Allegato mantiene in vigore le Linee guida «per la parte relativa alla determinazione dei compensi», le due regole devono essere coordinate: il limite individuale opera come criterio di determinazione, quello collegiale come limite legale di chiusura. Nella maggior parte dei casi, in cui la parte variabile è distribuita in modo uniforme, i due limiti coincidono.

Il riferimento alla parte fissa «stabilita nel verbale» introduce un ulteriore profilo. La parte fissa è determinata all'inizio sul valore dell'opera e aggiornata solo per le varianti in aumento; il D.M. 17 giugno 2016 indica invece per il collaudo il consuntivo lordo. Il compenso è dunque determinato su un valore preventivo e corretto per eventi tipizzati, non ricalcolato a consuntivo. La scelta è coerente con la funzione del verbale come atto che rende certo il compenso sin dall'insediamento.

La parte variabile

La parte variabile spetta per ciascuna determinazione o parere (punto 7.2.1, lett. b).6 Le Linee guida distinguono secondo il carattere prevalente della pronuncia.

  • Pronunce a prevalente carattere tecnico: si applica l'importo orario massimo dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.M. 17 giugno 2016, incrementato del 25%. Il decreto fissa per il professionista incaricato un valore da 50 a 75 euro l'ora;4 il riferimento all'importo massimo conduce a 93,75 euro l'ora.
  • Pronunce a prevalente carattere giuridico: il compenso è determinato secondo i parametri dell'attività stragiudiziale del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, «come aggiornato» dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37. Il D.M. n. 55/2014 è stato successivamente modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147:12 il rinvio delle Linee guida, adottate prima di quest'ultima modifica, deve ragionevolmente intendersi riferito ai parametri vigenti al momento della liquidazione.14

La qualificazione della pronuncia come tecnica o giuridica spetta al collegio (punto 7.2.1, lett. b) e incide in modo significativo sull'importo. È buona prassi motivarla sinteticamente nella pronuncia o nel prospetto di liquidazione.

La parte variabile è decurtata da un decimo a un terzo per ciascuna pronuncia adottata oltre i termini senza giustificato motivo; la decurtazione è dimezzata quando al collegio sono posti contestualmente più quesiti (punto 7.2.4).6 La regola dà attuazione al criterio della tempestività enunciato dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 e si coordina con le conseguenze del ritardo previste dall'art. 5, commi 1 e 2, che incidono sulla possibilità di nuove nomine e sulla responsabilità verso le parti.8

Riduzioni e ipotesi particolari

Il collegio facoltativo ante operam

Per il collegio costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento, l'art. 7, comma 4, dell'Allegato V.2 riconosce a ciascun componente i compensi dell'art. 1, comma 5, ridotti del 20%.7 Il rinvio al comma 5, che fissa il tetto complessivo, suggerisce che la riduzione investa il compenso nel suo insieme e, con esso, i limiti che lo racchiudono. La stessa riduzione era prevista dal punto 7.3.1 delle Linee guida con riferimento ai compensi dei punti 7.2.1 e 7.2.2. In questo caso il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante (punto 7.7.1).6 Il collegio ante operam è esaminato nel contributo dedicato.

I lavori già in corso

Il punto 7.2.3 delle Linee guida riduce la parte fissa del 30% quando l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati supera il 50% dell'importo contrattuale e del 60% quando supera l'85%. La regola è testualmente riferita ai lavori in corso alla data di pubblicazione del d.l. n. 76/2020 e ai collegi non ancora costituiti a quella data.6 La sua applicazione a collegi costituiti successivamente, che si riscontra nella prassi di alcune stazioni appaltanti, non trova fondamento nel testo e richiede un accordo delle parti da riportare nel verbale; la ratio della riduzione, cioè la minore durata residua dell'impegno, ne rende comunque comprensibile l'uso analogico.

Dimissioni e sostituzione

Le dimissioni sono ammesse solo per giusta causa o giustificato motivo. Al sostituto spetta la parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e la parte variabile che maturerà (art. 5, comma 3).8 La norma presuppone che la parte fissa maturi progressivamente, mentre il punto 7.7.2 delle Linee guida ne collega la corresponsione alla quarta riunione: la frazione maturata va quindi individuata secondo un criterio da definire nel verbale, ad esempio in proporzione alle riunioni svolte o alla durata dell'incarico.14

La segreteria tecnico-amministrativa

L'art. 8 dell'Allegato V.2 dispone che, per lavori di particolare complessità, il collegio si avvalga di una segreteria tecnico-amministrativa, nominata dal presidente. Il compenso è compreso tra il 3% e il 10% di quello spettante a ciascun componente; è posto a carico dei componenti ed è liquidato direttamente dalle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per il collegio (comma 2).7 La disposizione ha superato il punto 7.6.1 delle Linee guida, che prevedeva un compenso fino al 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente.6

La percentuale si applica al compenso di ciascun componente e la somma dei contributi di tutti i componenti costituisce il compenso della segreteria. Il meccanismo è peculiare: il debito grava sui componenti, ma il pagamento è eseguito dalle parti, che dunque liquidano ai componenti un importo al netto della quota della segreteria. Il verbale di insediamento dovrebbe indicare la percentuale scelta e le modalità di questo flusso. Le funzioni della segreteria sono esaminate nel contributo sulle strutture di supporto.

Ripartizione, pagamenti e acconto

Il compenso di ciascun componente grava per metà su ciascuna parte (punto 7.7.1) ed è corrisposto entro novanta giorni dalla determinazione o dal parere; la quota fissa è corrisposta alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività previste (punto 7.7.2). Se formalmente richiesto nel verbale di costituzione, spetta un acconto del 20% della parte fissa, recuperato progressivamente e subordinato alla presentazione di una polizza fideiussoria di pari importo (punto 7.7.3). In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a suo carico e provvede direttamente (punto 7.7.6).6

L'Allegato V.2 aggiunge tre regole di rango primario (art. 1, comma 5): il compenso è dovuto a tutti i componenti, indipendentemente dal rapporto che li lega alle parti; i compensi sono dovuti senza vincolo di solidarietà; non si applicano gli obblighi di tracciabilità dell'art. 3 della l. n. 136/2010.1 La prima regola riguarda anche i componenti dipendenti delle parti, profilo che il punto 7.7.4 delle Linee guida esplicitava per i pubblici dipendenti; i limiti derivanti dal rapporto di impiego sono esaminati nel contributo sui requisiti e le incompatibilità.

Il d.l. n. 76/2020 prevedeva che i compensi fossero computati nel quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste (art. 6, comma 7).3 L'Allegato V.2 non riproduce la previsione e l'Allegato I.7, che disciplina il quadro economico, non menziona il collegio.15 È comunque opportuno che la stazione appaltante stimi l'onere già in fase di programmazione, utilizzando il limite della parte fissa e il tetto del triplo come base prudenziale.

La successione delle discipline

L'art. 225-bis, comma 5, dispone che gli artt. 215-219 e l'Allegato V.2 nel testo del Correttivo si applichino, in assenza di espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti e operanti al 31 dicembre 2024, con l'eccezione di quelli relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti.9, 10 In materia di compensi coesistono quindi tre regimi.

ProfiloD.L. n. 76/2020, art. 6Allegato V.2, testo originarioAllegato V.2 dopo il Correttivo
Collegi interessatiCollegi costituiti ai sensi dell'art. 6 per contratti regolati dal d.lgs. n. 50/2016Collegi di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024; collegi di lavori le cui parti abbiano escluso la nuova disciplinaCollegi costituiti dopo il 31 dicembre 2024 e collegi di lavori già costituiti, salvo volontà contraria
Oggetto del limite del comma 7-bisCompensi complessivi del collegioParte fissaParte fissa
Scaglione oltre 1.000 milioniNon previstoNon previsto0,02% o 0,03%
Tetto complessivoLimite del comma 7-bis e triplo individuale (punto 7.2.2)Triplo della parte fissaTriplo della parte fissa del collegio
Collegio facoltativo ante operamRiduzione del 20% (punto 7.3.1)Riduzione del 20% (punto 7.3.1)Riduzione del 20% (art. 7, comma 4)
SegreteriaFino al 20% (punto 7.6.1)Fino al 20% (punto 7.6.1)Dal 3% al 10% (art. 8, comma 2)

Il testo originario dell'Allegato V.2, in vigore fino al 30 dicembre 2024, riferiva già il limite del comma 7-bis alla sola parte fissa e fissava il triplo come limite del compenso; non conteneva invece lo scaglione oltre 1.000 milioni né le disposizioni degli artt. 7 e 8, introdotte dal Correttivo.2 La collocazione dei collegi costituiti ai sensi del d.l. n. 76/2020 per contratti ancora regolati dal d.lgs. n. 50/2016 è una ricostruzione: l'art. 6 non è stato abrogato e l'art. 226, comma 2, del Codice mantiene il d.lgs. n. 50/2016 per i procedimenti in corso, ma conviene che il verbale di costituzione indichi espressamente la disciplina dei compensi.14

Due esempi di calcolo

Gli esempi applicano la disciplina dopo il Correttivo, con Q pari a 0,080 per il collaudo tecnico-amministrativo e P calcolato per categoria.

Primo esempio: limite non raggiunto. Lavori per 31,7 milioni, collegio di tre componenti, collaudo finale; tre categorie: E.20 per 18 milioni (G 0,95), S.03 per 9,5 milioni (G 0,95), IA.03 per 4,2 milioni (G 1,15).

VoceCalcoloImporto
CP categoria E.2018.000.000 × 0,95 × 0,080 × 4,253%58.178,67 €
CP categoria S.039.500.000 × 0,95 × 0,080 × 4,618%33.340,13 €
CP categoria IA.034.200.000 × 1,15 × 0,080 × 5,242%20.256,38 €
Compenso di riferimentoSomma111.775,18 €
Parte fissa per componenteRiduzione del 60%44.710,07 €
Parte fissa del presidenteMaggiorazione del 10%49.181,08 €
Parte fissa del collegioDue componenti e presidente138.601,22 €
Limite della parte fissa31.700.000 × 0,50%158.500,00 €
Tetto del compenso complessivoTriplo della parte fissa415.803,67 €

La parte fissa resta sotto il limite; il compenso complessivo, comprensivo della parte variabile, non potrà superare 415.803,67 euro. Le spese, per un'opera di valore superiore a 25 milioni, sono determinate in misura non superiore al 10% del compenso.

Secondo esempio: limite raggiunto. Lavori per 6,5 milioni nella sola categoria S.04 (G 0,90), collegio di cinque componenti, collaudo in corso d'opera (Q aumentato del 20%, pari a 0,096).

VoceCalcoloImporto
Compenso di riferimento6.500.000 × 0,90 × 0,096 × 4,883%27.422,55 €
Parte fissa per componenteRiduzione del 60%10.969,02 €
Parte fissa del presidenteMaggiorazione del 10%12.065,92 €
Parte fissa del collegioQuattro componenti e presidente55.942,00 €
Limite della parte fissa6.500.000 × 0,80%52.000,00 €
Parte fissa riconoscibileRidotta al limite, coefficiente 0,929552.000,00 €
Di cui per componente e per il presidenteRiduzione proporzionale10.196,08 € e 11.215,69 €
Tetto del compenso complessivoTriplo della parte fissa156.000,00 €
Spese, misura massimaInterpolazione lineare tra 25% e 10%: 21,56%11.212,50 €
Segreteria al 10%Sulla parte fissa e al tetto complessivo5.200,00 € e 15.600,00 €

Nel secondo esempio la parte fissa calcolata supera il limite di legge di circa il 7,6% ed è ricondotta al limite; la riduzione proporzionale conserva il rapporto tra il compenso dei componenti e quello del presidente.

Le questioni aperte

  • Il valore di riferimento. Il limite della parte fissa si calcola sul valore dell'appalto, la parte fissa sul costo delle categorie d'opera; il decreto del 2016 indica per il collaudo il consuntivo lordo, le Linee guida il valore stabilito nel verbale e aggiornato per le varianti in aumento.
  • Il tetto individuale e quello collegiale. Il coordinamento tra il punto 7.2.2 delle Linee guida e l'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 non è espresso.
  • Le aliquote delle spese. L'art. 5 del decreto del 2016 esprime soglie massime; il rinvio delle Linee guida non chiarisce se debbano essere applicate nella misura massima.
  • La parte variabile giuridica. Il rinvio al D.M. n. 55/2014 «come aggiornato» dal D.M. n. 37/2018 va letto alla luce delle modifiche successive.
  • Le nuove linee guida. Con D.M. n. 177 del 7 agosto 2026 il Ministero ha istituito la commissione incaricata di predisporre lo schema delle nuove linee guida sui compensi, che non introduce ancora parametri applicabili.13 Il sistema descritto ha dunque carattere transitorio, ma la transizione dura ormai da quasi due anni.

Conclusioni

Il compenso del collegio è il risultato di un calcolo a più passaggi, ciascuno fondato su una fonte diversa: la formula del decreto del 2016 applicata per categoria, le riduzioni e la maggiorazione delle Linee guida, il limite per scaglioni del d.l. n. 76/2020 come richiamato e integrato dall'Allegato V.2, il tetto del triplo, le spese, la segreteria. La certezza del compenso dipende meno dalla singola regola che dalla tracciabilità dei passaggi.

Sul piano operativo ne discende un'indicazione precisa: il verbale di insediamento dovrebbe recare un prospetto che indichi la disciplina applicabile, le categorie d'opera con i rispettivi parametri, il valore dell'appalto su cui si calcola il limite, la parte fissa calcolata e quella riconoscibile, il tetto complessivo, il criterio scelto per le spese, la percentuale della segreteria e le modalità di pagamento. Il prospetto rende verificabile il compenso dalle parti, riduce il contenzioso alla chiusura del collegio e costituisce la base per l'aggiornamento in caso di varianti.

Note e riferimenti

  1. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Allegato V.2, art. 1, commi 4, 5 e 6, testo vigente dal 21 maggio 2025 (Normattiva) primaria
  2. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato V.2, art. 1, testo originario in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (Normattiva, versione storica) primaria
  3. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 6, commi 7 e 7-bis, testo in vigore dal 30 giugno 2022 (Normattiva) primaria
  4. D.M. Giustizia 17 giugno 2016, artt. 2-6, Tavole Z-1 e Z-2, G.U. Serie generale n. 174 del 27 luglio 2016 primaria
  5. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato I.13, art. 1, commi 1 e 2 (Normattiva) primaria
  6. Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico, D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, Allegato A, punto 7 (sito del Consiglio superiore dei lavori pubblici) ufficiale
  7. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato V.2, art. 7, comma 4, e art. 8, testo in vigore dal 31 dicembre 2024 (Normattiva) primaria
  8. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato V.2, art. 5, commi 1, 2 e 3 (Normattiva) primaria
  9. D.Lgs. n. 36/2023, art. 225-bis, comma 5 (Normattiva) primaria
  10. ANAC, parere FUNZ CONS 15/2025 (adunanza del 30 aprile 2025) ufficiale
  11. MIT, parere n. 4079/2026 (notizia di ACEN; testo integrale non letto) secondaria
  12. D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, G.U. Serie generale n. 236 dell’8 ottobre 2022 ufficiale
  13. D.M. MIT n. 177 del 7 agosto 2026, scheda pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente, come riportata nel contributo 01 ufficiale
  14. Valutazione dell'autore valutazione
  15. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato I.7, testo vigente (Normattiva) primaria
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Nota metodologica. Le norme sono citate nel testo vigente letto su Normattiva il 15 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento dell'atto: 11 agosto 2026). Ogni nota indica la natura della fonte: «primaria» o «ufficiale» per il testo ufficiale letto; «secondaria» per commenti, massime e notizie di cui non è stato letto il testo integrale. Le Linee guida del 2022 sono richiamate come indicazione di prassi, salvo che per la parte relativa ai compensi, che l'Allegato V.2 mantiene in vigore. Il contributo ha finalità di analisi e non costituisce consulenza sul caso concreto.

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